Data: 11/06/2015 19:00:00 - Autore: Giovanna Molteni
di Giovanna Molteni

"In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano"
Con la sentenza numero 11890 del 2015 la Corte di Cassazione riconosce il diritto del minore ad esprimere la propria opinione, di cui il giudice deve tenere conto nella pronuncia sullo stato di adottabilità. 

Nel caso giunto all'attenzione del giudice di ultima istanza, a fronte di una situazione di degrado familiare, il Tribunale per i minorenni territorialmente competente aveva disposto l'allontanamento del minore dai genitori e l'affidamento presso una famiglia. 
Contro tale provvedimento avevano presentato ricorso i genitori e in via incidentale anche una zia. Il giudice di seconde cure aveva rigettato la richiesta dei genitori accogliendo invece quella della zia materna. Contro quest'ultima decisione a sua volta ha presentato ricorso il tutore definitivo del ragazzo evidenziando alcuni aspetti che la Cassazione ha ritenuto meritevoli di accoglimento: il riferimento è in particolare al fatto che il bambino aveva espresso la volontà di non essere affidato a nessuna zia.

Gli ermellini richiamano l'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che prevede l'audizione dei minori
Ne consegue che, anche in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'ascolto del minore rappresenta una modalità molto rilevante del riconoscimento del suo diritto a essere informato e a esprimere le proprie opinioni. 
Una volta disposta tale audizione anche in grado di appello, il giudice del gravame non può prescindere dal tenere conto delle relative risultanze. Il giudice del rinvio - si legge nella sentenza - nel prendere la decisione corretta dovrà verificare quali siano i rapporti significativi che intercorrono tra la zia e il fanciullo e valutare la circostanza che il ragazzo aveva espresso il disappunto ad essere affidato alla zia che si era mostrata disponibile.

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