Data: 07/07/2022 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Promessa di matrimonio nel codice civile

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La promessa di matrimonio, anche se ha origini arcaiche, � disciplinata dal codice civile agli articoli 79, 80 e 81 perch� in base a quanto sancito dall'art. 29 della Costituzione, la famiglia, per il nostro ordinamento, si fonda sul matrimonio. Questi tre articoli nel tempo non hanno subito modifiche, neppure quando � intervenuta la Riforma del Diritto di Famiglia nel 1975. La formulazione elastica delle disposizioni ne ha permesso infatti l'applicabilit� nonostante il mutamento dei costumi sociali.
Il codice civile, per quanto riguarda la promessa di matrimonio, si occupa di disciplinarne le conseguenze giuridiche, precisando all'art. 79 che "la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo n� ad eseguire ci� che si fosse convenuto per il caso di non adempimento".

Dalla lettera della norma si evince in sostanza che la dichiarazione contenuta nella promessa non pu� avere carattere vincolante, poich� la libert� matrimoniale (scegliere di sposarsi o meno) rappresenta nel nostro ordinamento un diritto fondamentale della persona, quindi la volont� di contrarre matrimonio deve rimanere libera, spontanea e non coartata.
Da qui la previsione di una disciplina specifica relativa alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della promessa, ovvero dalla mancata celebrazione delle nozze.

Tipologie di promessa di matrimonio

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Si possono rintracciare due tipologie di promessa matrimoniale, la promessa di matrimonio semplice e la promessa solenne, cui sono legati effetti e conseguenze differenti nel caso in cui alle stesse non seguano le nozze.

Promessa di matrimonio semplice

La promessa semplice (cd. fidanzamento ufficiale) � un atto, anche unilaterale, privo di particolari forme o requisiti con il quale si manifesta la volont� di unirsi in matrimonio. Questo tipo di impegno si qualifica pertanto come mero fatto sociale dal quale sorge in capo ai futuri coniugi unicamente un dovere di tipo morale a contrarre matrimonio.

Promessa di matrimonio solenne

L'art. 81 del codice civile disciplina invece la promessa solenne di matrimonio che pu� effettuarsi in due modalit�:

1) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore et�, o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, espresso in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata);

2) con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalit� previste dall'art. 93 c.c.

Promessa di matrimonio in comune o in chiesa

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La promessa di matrimonio, da non confondere con le promesse che gli sposi si scambiano durante il rito nunziale, pu� essere fatta in comune o in Chiesa. Con la promessa di matrimonio si rende ufficiale il passaggio dallo stato di fidanzati a quello di promessi sposi.

Promessa di matrimonio in comune: quali documenti?

Il luogo deputato a ricevere la promessa di matrimonio � il Comune e precisamente l'Ufficio dello Stato civile o l'Ufficio Matrimoni. Per procedere con la promessa di matrimonio � necessario predisporre prima tutta la documentazione necessaria:

  • documento d'identit� dei promessi sposi;
  • modulo di richiesta per la pubblicazione di entrambi;
  • nulla osta al matrimonio se i promessi sposi sono cittadini stranieri;
  • la marca da bollo per le pubblicazioni (e i prossimi alle nozze sono stranieri occorre la marca da bollo per la legalizzazione, un'altra ed eventuale marca da bollo pu� essere necessaria se la richiesta di matrimonio viene rivolta a un altro Comune).
Attenzione, perch� se uno o entrambi gli sposi contraggono seconde nozze occorre produrre anche la copia integrale dell�atto di matrimonio precedente con tanto di annotazione della sentenza di scioglimento di matrimonio e della sentenza e la copia integrale dell�atto di matrimonio precedente, con l'annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota se il matrimonio religioso precedente � stato annullato.
Attenzione, non � necessario che siano presenti entrambi, se uno dei due si trova impossibilitato a presenziare, pu� conferire delega all'altro, allegando alla delega il proprio documento d'identit�.
Verificata la documentazione l'ufficiale dello stato civile d� lettura degli articoli, fa sottoscrivere l'atto, dopodich� si procede con le pubblicazioni, che possono essere effettuate in due Comuni diversi se i futuri sposi sono originari di due entri comunali differenti.
Trascorso il tempo delle pubblicazioni, se nessuno si oppone alle nozze, gli sposi possono celebrarle con rito civile in Comune o in Chiesa. Anche in questo caso seguono le pubblicazioni. Concluse il periodo delle stesse viene rilasciata l'attestazione di avvenuta pubblicazione.

Promessa di matrimonio in Chiesa

La promessa di matrimonio in Chiesa si distingue da quella in Comune perch� gli sposi in questo caso devono produrre il certificato che attesta la frequentazione e la validit� del corso prematrimoniale, il certificato della compiuta comunione, il certificato della cresima e il documento con cui si manifesta il consenso religioso al matrimonio, che viene rilasciato all'esito del "processetto matrimoniale" che consiste in una serie di domande con cui si accerta la seriet� delle intenzioni dei futuri sposi.

Quanto tempo prima va fatta la promessa di matrimonio

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La promessa di matrimonio va eseguita preferibilmente due mesi prima delle nozze, precisando che si tratta di una formalit� che, a differenza delle nozze vere e proprie, non richiede la presenza di testimoni. Tempi pi� lunghi, in genere attorno ai sei mesi, sono invece necessari se gli sposi sono stranieri. Possono infatti volerci tempi pi� lunghi per chiedere e ottenere i documenti necessari alle nozze.

Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio

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Pur non obbligando i nubendi a contrarre matrimonio, la scelta dell'uno o dell'altro tipo di promessa non � indifferente dal punto di vista giuridico patrimoniale.

Restituzione dei doni

Se alla promessa semplice non fa seguito il matrimonio, il codice civile all'art. 80 prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei promittenti.

I doni da restituirsi sono quelle attribuzioni a titolo gratuito, valide ed efficaci, evidentemente giustificate dal fidanzamento/futuro matrimonio (es. anello di fidanzamento).

I doni sono vere e proprie donazioni

Doni che, come precisato dalla Cassazione n. 29980/2021: "non sono equiparabili n� alle liberalit� in occasione di servizi, n� alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, n� alle liberalit� d'uso, ma costituiscono, appunto, vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n. 1260-94). Fermo restando, naturalmente, che la eventuale modicit� del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacit� economica del donante (v. pure Cass. n. 7913-01), fa s� che, in taluni specifici casi, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio (...) Considerare infatti semplici liberalit� d'uso le donazioni tra fidanzati comporterebbe - come gi� sottolineato - un'interpretazione estremamente riduttiva del diritto alla restituzione dei doni sancita dall'art. 80 cod. civ., a fronte invece dell�essere la ratio della restituzione non correlata, in detta norma, al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto alla eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non � giunto a compimento, e che � opportuno rimuovere per quanto possibile."

Risarcimento danni per spese sostenute

La promessa solenne ha conseguenze patrimoniali pi� ampie poich�, oltre all'obbligo di restituzione, obbliga chi rifiuta il matrimonio a risarcire all'altra parte il danno per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (ad es. abito da sposa, bomboniere, preparativi per la cerimonia, ricevimento, anticipo sull'affitto della casa degli sposi, ecc.).

La domanda di risarcimento pu� essere proposta dalla parte che non ha impedito il matrimonio entro un anno dal giorno del rifiuto, che corrisponde al giorno in cui si ha la certezza del mancato rispetto della promessa fatta. Non spettano invece i danni non patrimoniali perch� l'istituto non rientra tra i fatti illeciti contemplati dall'art. 2043 c.c.

Il giusto motivo che esclude il risarcimento

Il codice fa salva la possibilit� della parte che rifiuta il matrimonio di provare che il suo comportamento sia legato ad un "giusto motivo" che esclude il risarcimento.

Si ritiene che i giusti motivi di rifiuto siano quelli previsti dall'art. 122, III comma, codice civile, che giustificano l'impugnazione del matrimonio, oppure generalmente i fatti che se fossero stati conosciuti o si fossero verificati prima della promessa avrebbero impedito all'interessato di prestarla (es. infedelt�, precedenti riprovevoli, tendenza al gioco o al bere, ecc.).
La giurisprudenza per� ha individuato ulteriori giusti motivi in grado di escludere il risarcimento del danno, come una condizione lavorativa precaria, se la promessa � stata subordinata alla presenza di un lavoro stabile.

In caso di promessa a scopo di seduzione spetta il risarcimento?

Dubbio se il risarcimento spetti o meno quando la promessa di matrimonio viene fatta per poter la dedizione sessuale dell'altro. Per una parte della giurisprudenza il risarcimento spetta se la promessa � lo strumento di cui si avvale il promittente, che fin dall'inizio deve sapere che ha intenzione di mantenerla e se tra la promessa e la dedizione sessuale c'� nesso di causa.
Altra parte invece non ritiene che spetti il risarcimento in caso di promessa fatta solo a scopo seduttivo perch� in base ai valori socio-culturali della societ� moderna non si configura alcuna lesione del diritto all�integrit� morale e alla libert� personale della persona sedotta. Non esistono infatti leggi che impongono la lealt� e la buona fede in relazione alle condotte sessuali. Nessuna norma n� precetto generale verrebbero violati, per cui nessuna responsabilit� potrebbe condurre a un obbligo risarcitorio.

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