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Data: 12/06/2015 18:45:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Se è lecito per l'avvocato intrattenersi con un teste purchè il contatto non sia teso ad avere un vantaggio processuale (come abbiamo scritto qualche giorno fa, leggi “L'avvocato può scambiare “due chiacchiere” col testimone?”) certo non gli è consentito esercitare forzature o suggestioni finalizzate ad ottenere dichiarazioni favorevoli per il proprio assistito o comunque sfavorevoli per la controparte, specie se questa è rappresentata da un ex cliente. In tal modo, l'avvocato commette ben due illeciti deontologici che legittimano la sospensione dall'attività. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12183 depositata oggi, confermando la condanna di un legale a quattro mesi di sospensione per avere difeso la moglie di un farmacista (suo ex cliente per delle controversie di lavoro) nella causa di separazione personale tentando di precostituire elementi negativi di prova sull'uomo tramite i testimoni, convocati con metodi poco “ortodossi” previa minaccia di accompagnamento coatto con i carabinieri e indotti a deporre su presunte irregolarità contabili dell'uomo nella farmacia. In realtà gli illeciti sarebbero quattro: non solo infatti violazione del divieto imposto dall'art. 68 del codice deontologico forense (già art. 51 del codice previgente) per aver difeso la moglie dell'ex assistito e dei doveri di lealtà e correttezza riguardo ai rapporti con i testimoni sanciti dall'attuale art. 55 Cdf, nonché quelli di probità, dignità e decoro propri della professione forense (di cui all'art. 9), ma anche il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega ex art. 44, come risultava dal secondo esposto presentato a suo carico da due clienti, i quali affermavano che il legale dopo aver partecipato con un collega di controparte alla redazione di una scrittura transattiva l'aveva disconosciuta e contestata. Preso atto delle multiple violazioni perpetrate, il Palazzaccio non ha avuto dubbi nel condividere la tesi dei giudici di merito che avevano condannato il difensore alla sospensione di quattro mesi. Quanto alla difesa contro l'ex cliente, infatti, il codice parla chiaro e prevede un “termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l'assunzione dell'incarico” a nulla rilevando, come sostenuto dal ricorrente, che l'incarico assunto fosse differente rispetto al precedente né lo stato del processo, la cui pendenza solo formale, non fa “comunque venir meno il rapporto di mandato ed il conseguente obbligo” deontologico. Quanto ai testimoni, poi, nessun dubbio sulle “forzature o suggestioni” messe in atto per conseguire deposizioni compiacenti e come tali vietate “a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni”. Analogo il ragionamento sulla violazione relativa alla transazione, per la quale non passa la tesi che la stessa fosse avvenuta senza l'intervento degli avvocati e che non vi fosse stata alcuna firma, come asserito dal ricorrente. Il Cdf, infatti, ha affermato la Suprema Corte “nel prevedere il divieto di impugnare la transazione intervenuta, contiene la sola esimente dei fatti non conosciuti o sopravvenuti”. Quanto, infine, ai doveri di probità, dignità e decoro la violazione, sulla scorta di quanto indicato, è praticamente implicita. Per cui il ricorso è rigettato e l'avvocato condannato allo stop dalla professione e al pagamento del doppio del contributo ex art. 13 comma 1-quater del D.p.r. n. 115/2002. |
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