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Data: 19/06/2015 23:00:00 - Autore: A.V. La cartella di pagamento contenente il ruolo Tares deve essere sempre motivata. Infatti, ad essa sono applicabili i principi generali circa l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Inoltre, non è sufficiente un generico richiamo alla tariffa applicata se nell'atto vi sono espressioni numeriche con calcoli matematici incomprensibili. Infine, la tariffa Tares deve coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il Comune è sempre obbligato a dimostrare che i costi addebitati siano congrui. Questo è quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di di Lecce con la Sentenza n. 1891-02-15, depositata lo scorso 1° giugno.
Un Comune, attraverso il concessionario della riscossione, notifica per l'anno d'imposta 2013 a una Srl svolgente attività alberghiera, un ruolo di oltre 85mila euro riguardante la Tares.
L'albergo si oppone alla pretesa davanti al giudice eccependo, preliminarmente, l'annullamento della stessa per difetto di motivazione e, nel merito, per l'illegittimità della tariffa applicata. Il Comune si costituisce in giudizio ma il giudice, condividendo la tesi della contribuente, accoglie il ricorso proposto in base a tre distinti motivi: la carenza di motivazione, la nullità della cartella di pagamento poiché il ruolo Tares non è mai stato notificato alla società e la mancata dimostrazione, da parte del Comune, della congruità della tariffa in oggetto a coprire i costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi al 2013.
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