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Data: 19/06/2015 23:00:00 - Autore: N.R. Può sembrare incredibile che questo possa accadere in uno stato civile ma ma se un cittadino ha proposto un esposto perché sia dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, e il procedimento viene archiviato, non c'è modo di conoscere le motivazioni del provvedimento di archiviazione. Le ragioni di questo? Una norma (l'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196) sulla cui base la Procura oppone che non è ammessa la comunicazione di cui dati personali da parte di un soggetto pubblico di privati se non vi è una specifica previsione normativa. Nella fattispecie un cittadino aveva chiesto l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di un Magistrato che lo aveva condannato a risarcire un danno prodotto da opere che lui non aveva mai realizzato e che erano state eseguite dai nuovi proprietari di un terreno che da anni aveva venduto senza che vi si fossero mai realizzate opere di alcun tipo. La sentenza aveva fatto riferimento ad una serie di opere abusive tra cui il mancato rispetto di distanze che avrebbero pregiudicato l'appettibilità e le volumetrie realizzabili dalla parte danneggiata. Il Giudice però, non si era accorto che agli atti era depositato un atto di compravendita del 1978 con il quale il terreno su cui i nuovi acquirenti avevano costruito era stato alienato a una ditta di costruzioni e che quindi era quest'ultima a dover essere condannata. Inutile il tentativo di chiedere per quali ragioni il procedimento disciplinare sia stato archiviato: la risposta è stata quella che si può vedere nella comunicazione il cui testo qui di seguito si riproduce: PROCURA GENERALE della Corte di cassazione ... omissis... OGGETTO: Esposto del 24.07.2015. Richiesta del provvedimento di archiviazione. In riferimento alla nota della S.V. del 28.05.2015, concernente l' oggetto, mi preme rappresentarLe che la vigente normativa non contempla, da parte di questo ufficio, la comunicazione siccome da Lei richiesta. L' art. 19 co.3 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, infatti, stabilisce che la comunicazione dei dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati o la diffusione da parte di un soggetto pubblico, e' ammessa unicamente quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; in materia di procedimento disciplinare, poi, l' art. 17 co. 1 d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, prevede che (solo) l'incolpato abbia comunicazione delle richieste conclusive adottate dal Procuratore generale all' esito delle relative indagini e che il fascicolo del procedimento, una volta inviatovi, e' depositato nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a disposizione dell' incolpato, che può' prenderne visione ed estrarre copia degli atti; L' art. 16 co. 5 bis dello stesso d.lgs., 23 febbraio 2006, n. 109, infine, nel disciplinare il potere di archiviazione riconosciuto al Procuratore generale della Corte di cassazione, prescrive la comunicazione del relativo provvedimento al (solo) Ministro della giustizia. La giurisprudenza d'altronde (SU 7935/2008), esclude l'applicabilità al procedimento disciplinare della disposizione di cui all' art. 415 bis cpp. La citata normativa dunque, considerata anche la specificità dello status di magistrato e delle relative funzioni (SU 18.11.14, n. 1239/15), non prevede in capo a questo ufficio le comunicazioni richieste dalla S.V. Distintamente. L'AVVOCATO GENERALE - Vincenzo Geraci - |
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