Data: 17/06/2015 10:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non ha diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento l'avvocato che deve partecipare ad un corso di formazione professionale, anche se la frequenza è obbligatoria e la comunicazione è stata effettuata con largo anticipo. Il diritto di difesa dell'imputato, infatti, è preminente rispetto a quello all'aggiornamento professionale, il quale, pur meritevole di tutela, non può essere equiparato all'impossibilità a comparire dovuta a concomitanti impegni in altri processi.

Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 25262 pubblicata ieri, respingendo il ricorso di un avvocato che invocava la nullità della sentenza di condanna per falso giuramento pronunciata nei confronti del proprio assistito per l'omesso rinvio dell'udienza richiesto a causa dell'esigenza di partecipare a “un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Sacra Rota romana” a pena di esclusione dal corso.

Respingendo le doglianze, la S.C. ha ricordato come l'assoluta impossibilità a comparire ex art. 420-ter, 5° comma, c.p.p., e il conseguente diritto al rinvio dell'udienza, si ravvisa soltanto allorquando il difensore: comunichi l'impedimento non appena abbia conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni; indichi dettagliatamente le ragioni che richiedono la sua presenza in altro processo; non possa essere sostituito o sia assente, in tale processo, altro co-difensore che possa assistere validamente l'imputato. Ed è soltanto in presenza di queste condizioni che il giudice valuterà i diversi impegni, contemperando “le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione” accertando la sussistenza o meno dell'impegno privilegiato e concedendo o meno il rinvio.

Non si è di fronte invece alla “valenza impeditiva assoluta” contemplata dall'art. 420-ter c.p.p., quando il contestuale impegno professionale non sia legato “all'esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo – bensì a quella - di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria”.

La necessità di bilanciare gli interessi in gioco, infatti, rende evidente la natura dilatoria del diritto del legale ad una crescita professionale che, anche se meritevole di considerazione, non può essere anteposta “alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesa dell'imputato e della giurisdizione nonché di una ragionevole durata del processo”.

Niente da fare, dunque, per il legale, nonostante la tempestiva presentazione dell'istanza di differimento al giudice, la cui risposta, peraltro, si era fatta attendere.

Anche su questo versante, comunque, ha poco da obiettare l'avvocato, perché se è vero che da piazza Cavour piovono “strali” sull'onere del “decidente di dare una tempestiva risposta all'istanza difensiva di rinvio, in un quadro di collaborazione fra i diversi soggetti processuali”, è anche vero che non sono previste sanzioni in tal senso.

Né, infine, trova riscontro positivo la richiesta del legale di rinvio dell'udienza nell'attesa dell'emanazione di una legge più favorevole al proprio assistito (visto che all'epoca dei fatti stava per entrare in vigore la “particolare tenuità del fatto”), perché, ha chiosato la S.C., neanche “la necessità di attendere l'entrata in vigore di una legge che, in via meramente ipotetica, possa risolversi in un vantaggio per l'imputato, è contemplata fra le cause di rinvio”.


Tutte le notizie