|
Data: 17/06/2015 22:32:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Certo non è piacevole sentirsi dire da qualcuno che è più intelligente di noi, ma sicuramente non ci viene in mente di trascinarlo in giudizio per contestargli la lesione del nostro onore personale e professionale. Invece, è ciò che ha fatto un uomo nei confronti del proprio “avversario” a seguito di uno scontro verbale in cui si era sentito dire “Io sono più intelligente di te” e “Non finisce qui … ti aspetto fuori”. Ma cosa ancor più sorprendente, l'esito dei primi due gradi di giudizio (giudice di pace prima e tribunale poi) gli ha dato ragione, ritenendo le frasi proferite dall'imputato tali da offendere e minacciare la persona cui erano state rivolte con conseguente condanna alla pena di 440 euro di multa e al risarcimento di 1.000 euro di danni per i reati di cui agli artt. 612, comma 1 e 594 c.p. L'”offensore”, ovviamente, non ci sta e si rivolge alla Cassazione per sentir dichiarare priva di fondamento ogni accusa. Per fortuna, gli Ermellini ribaltano le valutazioni dei giudici di merito. Quanto al reato di ingiuria, si legge nella sentenza n. 25517 della quinta sezione penale, pubblicata oggi, è illogica l'affermazione di responsabilità basata sulla natura offensiva dell'onore personale e professionale della p.o. delle espressioni pronunciate dall'imputato, “a motivo del carattere neutro, e comunque penalmente irrilevante, dell'espressione ‘Sono più intelligente di te'”. Alle stesse conclusioni, circa la mancata rilevanza penale delle parole pronunciate dall'imputato, perviene la Corte anche con riferimento all'impugnazione ex art. 612 c.p.: la frase “Non finisce qui, ti querelo… quando smonto dal servizio ti aspetto fuori”, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, non può avere carattere minatorio, dato che per la sua sostanziale genericità non si caratterizza “per la prospettazione di un concreto male futuro il cui avverarsi dipenda dalla volontà dell'agente”. Tale espressione, infatti, ha proseguito la S.c., non può ritenersi “di per sé e non accompagnata da altri significativi comportamenti, idonea ad incutere timore nel soggetto passivo proprio per l'assenza di prospettazione di un qualunque male ingiusto non deducibile neanche dalla situazione contingente”. In definitiva, dunque, non vi sono dubbi sull'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio “per insussistenza dei fatti”.
|
|