Data: 23/06/2015 15:00:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei

Nella quotidianità spesso si sottovaluta l'importanza di portare con sé coltelli ovvero coltellini che invece meritano una particolare attenzione in quanto trattasi di armi e pertanto a tal proposito è lecito conoscere la Legge 18 aprile 1975, num. 110, Norme integrative vigenti per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; nell'all'articolo 4, rubricato Porto d'armi od oggetto atto ad offendere, si legge che, senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione (…) qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o arma da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona.

Particolarmente importante è la distinzione tra coltello e pugnale; trattasi in entrambi i casi di strumenti a lama, ma con evidenti differenze. Il coltello è uno strumento caratterizzato dal fatto che una parte della lama è tagliente, mentre l'altra parte, il cosiddetto dorso, può essere arrotondata, piatta, dentellata ovvero avente entrambe le citate caratteristiche. Il coltello per la sua detenzione in casa non necessita alcuna autorizzazione dalle Autorità competenti e può essere portato fuori dall'abitazione solamente alla luce di motivate giustificazioni ed inoltre trattasi di uno strumento ovvero un oggetto che, salvo le particolari peculiarità può rientrare nella categoria di armi proprie; invece il pugnale, arma propria, necessita della autorizzazione della competente Autorità per la sua detenzione e si distingue strutturalmente dal coltello in quanto la lama ha due taglienti e due fili ed una punta a lancia, quindi caratterizzato dal fatto che il dorso è simmetrico.

Nel vasto panorama delle armi è rilevante fare una distinzione tra armi proprie ed improprie; per armi proprie si intendono quelle da sparo nonchè quegli strumenti ovvero oggetti la cui destinazione è proprio quella dell'offesa alla persona, mentre per armi improprie si intende qualificare quello strumento ovvero oggetto la cui destinazione non consiste nell'offesa alla persona, ma che presenta delle caratteristiche tali che, alla luce di determinate circostanze di tempo e di luogo, possono compromettere l'integrità fisica della persona. Nonostante le differenze tra coltello e pugnale , la Corte di Cassazione, con sentenza del 10 luglio 2013, num. 29483, ha statuito che il coltello a serramanico, una volta conclusa l'operazione di apertura, equivale ad un pugnale e quindi si procede non ai sensi dell'articolo 4 dell' Legge 110/1975, bensì ai sensi dell'articolo 699, comma II, Porto abusivo di armi, laddove il soggetto agente venga trovato fuori dalla sua abitazione con un arma per cui non è ammessa la licenza.

Altrettanta importanza merita la cosiddetta bomboletta a spray contenente gas lacrimogeno ovvero gas irritante all'olio di peperoncino; tale bomboletta nel corso del tempo è stata oggetto di diverse diatribe giurisprudenziali. Infatti, la Corte di Cassazione nel corso degli anni ha modificato il suo orientamento. La Suprema Corte con la pronuncia num. 44994 del 14/11/2007, nonché con la sentenza 21932 del 09/06/2006 ha affermato che laddove il getto della bomboletta sia indirizzato verso il viso del soggetto passivo e tale dinamica abbia come conseguenza quella di compromettere la normale integrità psicofisica in modo da arrecare una malattia, tale condotta è riconducibile al II comma dell'articolo 4 della Legge 110/1975. Con una interessante pronuncia del 2009 della VI Sez. Penale, n. 7952, gli Ermellini hanno statuito che la bomboletta spray contenente gas lacrimogeno rientra nella categoria di arma comune, così come indicata ai sensi dell'articolo 2 della citata Legge, mentre la bomboletta spray contenete olio di peperoncino non può essere qualificata come arma, quindi il suo porto, senza giustificato motivo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 4 della Legge 110/1975, in quanto trattasi di uno strumento ovvero un oggetto destinato ad offendere, in quanto il suo uso comporta, anche se momentaneamente, l'accecamento della persona offesa e quindi una volta spruzzato sul volto della persona offesa arreca alla stessa un effetto lesivo ed fortemente irritante. Successivamente i giudici di Piazza Cavour hanno cambiato completamente orientamento non ravvedendo quindi, con sentenza del 25 gennaio 2012 num. 3112, l'offensività di tali oggetti, ma a distanza di poco più di due anni, più precisamente nel febbraio del 2014, con pronuncia num. 5719, si assiste ad un ulteriore cambio di orientamento, con il quale gli Ermellini annoverano la bomboletta spray tra le armi comuni per le quali è necessario il porto d'armi, rientrando quindi nella definizione di arma comune da sparo, riaffermando quanto la stessa Suprema Corte aveva statuito con sentenza pronunciata dalla I Sezione Penale num. 6103/2012.

Il III comma dell'articolo 4 Porto d'armi od oggetti atti ad offendere della Legge 110/1975 presenta un attenuante introdotta dall'inciso Nei casi di lieve entità; relativamente a tale attenuante la Suprema Corte, con sentenza del 5 luglio 2012 num. 40396, ha statuito che è necessario tener conto delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, nonostante ciò tale criterio non sembrerebbe applicabile anche perché l'offensività è ravvisabile anche in uno strumento ovvero oggetto di minute dimensioni, perciò la offensività è data dalle potenzialità dello strumento stesso; inoltre secondo quanto disposto dei Supremi Giudici l'attenuante di cui al III comma si applica anche alle armi improprie di cui al II comma dell'articolo 4 della citata Legge, (08/11/2012, num. 46264), alla luce di tale sentenza è importante ricordare un consolidato orientamento della Corte di Cassazione in riferimento al coltello da pesca subacquea per il quale, il porto senza giustificato motivo integra gli estremi di reato, Sez. I sentenza num. 1664 del 11/12/1996.

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