|
Data: 21/06/2015 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò. In Italia, la bancassicurazione comincia a svilupparsi negli anni 90' prendendo forme e sembianze, ancora, in continua evoluzione. Il neologismo francese “bancassurance” indica quella serie di attività e/o servizi ove si interconnettono il settore bancario e quello assicurativo. La prestazione di servizi assicurativi, attraverso gli sportelli bancari (a seguito di accordi commerciali con una o più compagnie di ass.ni, società miste o partecipazioni azionarie), si sviluppa con la vendita di prodotti, prettamente, assicurativi ovvero misti (assicurativo-finanziari), realizzando così una serie d'integrazioni operative, a vari livelli, tanto da sfumare i contorni delle caratteristiche tradizionali tra i due settori. Negli anni 80' sia in Francia che nel Regno Unito si diffuse la bancassicurazione per ampliare i canali di distribuzione verso un mercato di massa, anche, grazie ad una positiva situazione congiunturale e ad una progressiva deregolamentazione. In particolar modo, nel settore delle polizze cd. “vita” si riscontra la maggior convergenza tra l'attività bancaria ed assicurativa. Fondi pensione, prodotti misti assicurativo-finanziari, index linked, unit linked, capitalizzazioni etc. rappresentano, ancora oggi, il settore principe della bancassicurazione, seppur con importanti implementazioni nel settore delle polizze “Danni”. Le banche, quindi, nell'erogazione di finanziamenti abbinano, ormai, costantemente, prodotti assicurativi volti a tutelare l'assicurato (finanziato) da eventi personali sfavorevoli (es.:morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell'impiego, etc.) che possono ridurre la capacità di rimborso del finanziamento ricevuto ovvero sull'oggetto, bene del finanziamento, che qualora danneggiato o distrutto (es.:l'immobile oggetto di un mutuo ipotecario) consenta con l'assicurazione, di poter estinguere, interamente o parzialmente il debito residuo verso la banca, evitando spiacevoli conseguenze sul piano patrimoniale del finanziato. Tutte le forme finanziamento vengono, in sostanza, tutelate da coperture assicurative: i mutui immobiliari; le varie forme di credito ai consumatori; i prestiti personali; i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione ed altre ancora. Negli anni, a seguito della forte espansione del fenomeno bancassicurativo e delle relative tematiche giuridiche, si é passati da una fase di quasi deregolamentazione ad una progressiva e sempre più incisiva disciplina del settore, in particolar modo in termini di correttezza e trasparenza verso l'utenza. Il comparto, negli ultimi anni, è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a migliorare la trasparenza tra gli intermediari ed alcuni specifici interventi sulla distribuzione dei prodotti assicurativi connessi ai finanziamenti di cui, tra i più rappresentativi, ricordiamo: - l'art. 48 del Regolamento Isvap n. 5/2006, modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946/2011; - l'art. 21 del d.lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”) integrato dall'art. 36 bis D.L. 201/2011 e dall'art. 28 comma 3 del D.L. 1/2012; - l'art.28 del D.L. 1/2012. Dall'applicazione di tali norme, quindi, si sviluppano una serie di responsabilità bancarie che oltre a poter essere oggetto di reclamo presso l'IVASS, possono trovare una soluzione stragiudiziale presso l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ovvero in sede giudiziale. |
|