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Data: 22/06/2015 16:00:00 - Autore: Mara M. Ci sono casi in cui, anche se si è destinatari di un provvedimento di sfratto per morosità, è possibile evitare di dover abbandonare la propria casa, o quanto meno riuscire a procrastinare questo momento. Cos'è lo sfratto per morosità
Lo sfratto per morosità è il procedimento con cui, a seguito del mancato versamento del canone pattuito nel contratto di locazione, il giudice impone all'inquilino di lasciare l'immobile locato. Quando si tratta di immobili ad uso abitativo, tale decisione può intervenire – su citazione del locatore – anche dopo il mancato pagamento di una sola mensilità (vd. l. 431/1998). Mentre per i locali ad uso commerciale e non abitativo, la lettera della legge non fissa un termine preciso oltre il quale l'inadempimento può far scattare lo sfratto; ma la giurisprudenza maggioritaria tende a riconoscere, anche in questo caso, che il mancato pagamento di una sola mensilità rappresenti condizione sufficiente perché il locatore possa agire contro il conduttore moroso. La pronuncia di un'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità vale come condanna – perché impone esecutivamente il rilascio dell'immobile – e allo stesso tempo ha efficacia costitutiva, nel senso che risolve di imperio il contratto di locazione; il giudice che decide lo sfratto può inoltre intimare al conduttore moroso il pagamento del dovuto con decreto ingiuntivo. Evitare o posticipare lo sfrattoMa come si può evitare o ritardare la convalida dello sfratto, una volta che si è stati citati dinanzi al Tribunale? Il termine di graziaUna soluzione è quella di costituirsi in giudizio, saldando il pagamento di tutte le mensilità dovute, oppure chiedendo al giudice la grazia – in pratica, una proroga del termine per sanare la morosità.La grazia può essere concessa per un massimo di tre volte, e solo relativamente allo sfratto da immobili ad uso abitativo; se il moroso graziato non provvede al pagamento entro il termine ultimo fissato dal giudice, lo sfratto verrà convalidato. La morosità incolpevoleIn alternativa, se proprio non si dispone dei mezzi per pagare il canone, è possibile – in taluni casi – rientrare nella disciplina della cosiddetta morosità incolpevole, e attingere al fondo 'anti-sfratto', istituito dal Governo nel 2013, il denaro per pagare il padrone di casa.Possono fruire del fondo coloro che versano in una situazione di grave difficoltà economica per una delle seguenti ragioni: licenziamento non per giusta causa; cassa integrazione; mobilità; riduzione dell'orario lavorativo; mancato rinnovo del contratto di lavoro; cessazione di attività libero-professionale o commerciale; infortunio, grave malattia o decesso di familiare comportante una riduzione del reddito del nucleo. Dati questi presupposti, è altresì necessario, per poter accedere al beneficio: far parte di un nucleo familiare a basso reddito, comprensivo di figli a carico, o ultrasessantacinquenni, o malati terminali, o di portatori di invalidità pari almeno al 66%; risiedere in un capoluogo di provincia o comune limitrofo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, oppure nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe 87103 del 13 novembre 2003; non disporre di altra abitazione all'interno del territorio regionale. La morosità incolpevole può essere invocata anche dopo la pronuncia del provvedimento di convalida dello sfratto, fino a che non sia intervenuto il pagamento e/o il rilascio dell'abitazione. Vedi anche: - Sfratto per morosità e citazione per la convalida (Fac-simile) |
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