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Data: 11/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4192 del 23 marzo scorso, ha affermato che il lavoratore a domicilio che resti disoccupato a causa di licenziamento per riduzione del personale o per cessazione dell'attivitā dell'azienda da cui dipende, ha diritto a chiedere l'indennitā per mobilitā ai sensi dell'art. 7 L. 223/81. Tale beneficio potrā essere accordato, a norma dell'art. 16 della medesima legge, allorchč il lavoratore dimostri di essere alle dipendenze dell'azienda da almeno dodici mesi con un contratto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a tempo determinato.
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