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Data: 02/07/2015 19:30:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti Avv- Paolo Accoti - Interessante e, per alcuni aspetti, innovativa sentenza della Suprema Corte in una materia, quella dei sinistri stradali, spesso fonte di malumore tra cliente e avvocato. Diverse le questioni di diritto affrontate nella sentenza n. 11154 del 29.05.2015: 1) Le spese legali sono sempre rimborsabili ed a chi spetta il pagamento? 2) Può essere ritenuta valida una norma che vieti l'erogazione delle spese legali? 3) Qual è la modalità e la tempistica per chiedere il ristoro delle spese legali? La vicenda giudiziaria. Tizio avanza richiesta diretta di risarcimento danni alla propria compagnia di assicurazioni, solo per i danni occorsi all'autovettura di proprietà, in dipendenza di un sinistro verificatosi per la colpevole condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo antagonista. La compagnia di assicurazioni con missiva diretta al legale di Tizio, invia l'importo ritenuto dovute per le riparazioni dell'auto e fermo tecnico. L'avvocato trattiene la somma a titolo d'acconto, siccome non comprensiva delle spese legali e, conseguentemente, cita in giudizio la compagnia di assicurazioni. Il Giudice di pace rigetta la domanda, proposto appello, il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la compagnia di assicurazioni anche al pagamento delle spese stragiudiziali (quelle afferenti la fase pre-processuale per intendersi), ritenendo che le stesse costituissero “delle spese vive”. Ricorre per la cassazione della sentenza la compagnia di assicurazioni, deducendo come il Tribunale l'avrebbe condannata oltre i limiti della domanda di primo grado “mancato adempimento da parte della compagnia di assicurazioni ai propri doveri di assicuratore nei termini di legge”, considerato che le spese di assistenza stragiudiziale sarebbero state chieste solo in appello, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata e, infine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 D.P.R. 254/2006, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale stragiudiziale “quando l'offerta tempestiva corrisponda all'effettivo dovuto”. La soluzione prospettata. Esclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), considerato che la richiesta riguardante le spese di assistenza stragiudiziale non può ritenersi prospettata per la prima volta in appello, poiché “al fine di una corretta interpretazione di una domanda, occorre individuare l'effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite”, nel caso di specie, infatti, in entrambi i gradi di giudizio si era dedotto il diritto alle spese stragiudiziali, la Corte di Cassazione entra nel merito della vicenda, delineando sostanzialmente la genesi delle spese legali, la loro eventuale debenza e le modalità di richiesta. In primo luogo, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 9 D.P.R. 254/2006, per il quale: "Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona", la Suprema Corte prende atto della scarsa chiarezza della norma, la quale sembrerebbe distinguere tra “danno principale” e “danni accessori”, distinzione “sinora sconosciuta alla dottrina e giurisprudenza” che parrebbe escludere le spese legali e quelle di altra natura (si pensi alla perizia di stima, ecc.). Tuttavia, precisa la Corte richiamando i propri precedenti, esiste il diritto inviolabile per il danneggiato, peraltro, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, pertanto, anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali. Al contrario, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cfr.: Cass. civ. Sez. III, 02-02-2006, n. 2275; Cass. civ. Sez. III, 31-05-2005, n. 11606). Ciò posto, afferma la Suprema Corte come: “i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92 c.p.c., comma 1, di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali”. Pertanto, interpretare l'art. 9 D.P.R. 254/2006, tra l'altro norma di secondo grado, in quanto norma regolamentare, nel senso di escludere a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, risulterebbe incompatibile con il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Nel caso concreto, pur trovandoci di fronte ad una norma di rango secondario, in quanto regolamentare, pertanto, priva di forza di legge e, conseguentemente, insindacabile dalla Corte Costituzionale, nondimeno una interpretazione come quella sopra detta (di esclusione a priori del diritto al risarcimento), sarebbe da ritenersi nulla, atteso che la stessa risulta in ogni caso ampiamente disapplicabile dal giudice ordinario, in quanto atto amministrativo. In realtà, osserva la Corte di Cassazione come: “la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Orbene, in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all'avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di "causalità", ex art. 1223 c.c., e non di "risarcibilità". Da ciò consegue, ovviamente, che il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l'art. 24 Cost., e va disapplicato” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2015, n. 11154). Fatta questa premessa, la Corte accoglie il ricorso della compagnia assicurativa, ma con riferimento ad ulteriori profili, in particolare, quello per cui il giudice di secondo grado “non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l'assicuratore richiesto del pagamento o dall'inerzia di assistenza adeguata dello stesso”. Infine, come accennavamo sopra, la Suprema Corte enuncia un interessante e, per alcuni versi, innovato principio in merito al contenuto della domanda risarcitoria stragiudiziale e alla successiva richiesta giudiziale, osservando come: “l'art. 145 del codice delle assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell'azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all'art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile limitatamente a tale voce esclusa dalla richiesta. Peraltro, l'improponibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio e il predetto onere, imposto al danneggiato di richiedere il risarcimento almeno 60 giorni prima di proporre relativo giudizio, costituisce condizione di improponibilità della domanda risarcitoria la cui carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., Sez. III, 06/03/2012, n. 3449). Ne consegue l'accoglimento anche del secondo motivo in quanto non è l'assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell'ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni”. Da quanto affermato dalla Suprema Corte, per dare risposta ai quesiti sopra visti, si può concludere: 1) Le spese legali sono sempre rimborsabili ed a chi spetta il pagamento? Sono rimborsabili quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dall'assicuratore, in questi casi il pagamento spetta alla compagnia di assicurazioni. Viceversa, quando la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato, le spese legali rimangono a carico del danneggiato. 2) Può essere ritenuta valida una norma che vieti l'erogazione delle spese legali? Una disposizione che tenda ad escludere a priori l'erogazione delle spese legali risulterebbe incompatibile con il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 Cost. 3) Qual è la modalità e la tempistica per chiedere il ristoro delle spese legali? Le spese legali nella fase stragiudiziale, quando risultano necessarie e giustificate, devono essere sempre espressamente richieste e, qualora non corrisposte, possono costituire oggetto di domanda giudiziale a titolo di danno emergente. Ne consegue che, qualora le spese per l'attività stragiudiziale vengano richieste solo nella fase successiva - vale a dire in quella contenziosa davanti al giudice - la domanda potrebbe risultare improponibile limitatamente alla voce esclusa nella richiesta stragiudiziale. Improponibilità, lo ricordiamo, che risulta rilevabile anche d'ufficio. Avv. Paolo Accoti |
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