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Data: 03/07/2015 18:55:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti “1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali. 2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. 3. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni dello Stato, della regione e degli enti locali ed individua in particolare i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi; b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari; c) armonizza nell'ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti; d) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'impresa funebre, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge. 4. I cimiteri sono considerati servizio pubblico essenziale e, per loro natura, assoggettati al regime dei beni demaniali, nonché costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche ai fini di assolvere alla loro funzione nei riguardi delle comunità locali. 5. Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse a quanto sopra.” (art. 1). Inizia così il disegno di legge n. 1611, della XVII legislatura, in discussione al Senato, proposto da quindici Senatori dell'attuale maggioranza. Se le premesse, quelle di prevedere una normativa organica della materia – piuttosto scarna e con disposizioni demandate spesso ai singoli Enti locali – sono incoraggianti, nelle pieghe del disegno di legge, tuttavia, si rinvengono delle novità “costose”. Ci riferiamo in particolare all'assoggettamento ad IVA del servizio funebre, oltre alla previsione di alcuni importi fissi per ogni attività espletata. Ma entriamo nel dettaglio. Con l'art. 21 del disegno di legge, viene superata l'attuale esenzione IVA per i servizi funerari, di talché, viene prevista per gli anzidetti servizi l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta del 10%. In soldoni, se oggi per un funerale si spendono in media 4.000,00 euro, con l'approvazione del disegno di legge la spesa aumenterà ad euro 4.400,00 in ragione dell'anzidetta applicazione dell'IVA al 10%. Al contempo, è previsto un aumento delle detrazioni per spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre che, passerebbe al 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 7.500,00 euro. Inoltre, all'art. 12, è previsto un contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale, pari a trenta (30,00) Euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondersi mensilmente a cura del mandatario del funerale, importo che sarebbe destinato a finanziare la vigilanza e il controllo da parte delle aziende sanitarie locali. Il successivo art. 13 prevede che gli oneri per la operatività dell'”Autorità di ambito”, ivi compresa la vigilanza ed il controllo del relativo ispettorato, sono coperti, tra l'altro, da un contributo fisso da corrispondersi a cura del richiedente per ogni operazione cimiteriale a pagamento e per ogni cremazione, pari a trenta (30,00) euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT. In altri termini, ogni servizio cimiteriale costerà ai cittadini 30,00 euro aggiuntivi rispetto al costo del servizio stesso. Infine, all'art. 17 viene imposto ai Comuni di destinare allo Stato una quota del gettito annuale della TASI, non inferiore al 20 per cento in presenza nel suo territorio di cimitero avente caratteristiche monumentali. A tal proposito, come osservato dai più acuti commentatori, c'è da aspettarsi che, conseguentemente, i Comuni per far quadrare i propri bilanci, ridotti della percentuale di TASI sopra indicata, saranno portati a loro volta ad aumentare le aliquote della predetta TASI a carico dei cittadini. Come dire, non c'è pace neppure per i defunti. Avv. Paolo Accoti |
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