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Data: 03/07/2015 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi – Tra le tante novità
apportate alla procedura esecutiva, il
decreto “anti credit crunch” (d.l. n. 83/2015) ha previsto anche una corsia preferenziale per la ricerca
telematica dei beni da pignorare.
Tale possibilità, si
ricorda, è stata concessa dal nuovo art.
492-bis c.p.c. introdotto dalla precedente riforma della giustizia (d.l. n.
132/2014) che ha previsto per i creditori pignoranti la facoltà di rivolgersi direttamente al presidente
del Tribunale al fine di autorizzare l'ufficiale giudiziario competente a
ricercare telematicamente i beni da
pignorare, collegandosi alle diverse banche dati della P.A. (o a quelle alle
quali le stesse possono accedere).
Tuttavia, c'è un ma. Lo strumento infatti è rimasto praticamente inattuato in
mancanza degli appositi decreti attuativi. Questo fino ad oggi.
La nuova
riforma infatti modificando nuovamente l'art. 492-bis c.p.c. ha introdotto una corsia preferenziale per il creditore,
consentendogli di accedere in autonomia
alle banche dati per cercare i beni da pignorare, senza dover attendere alcun
decreto attuativo. Previa ovviamente, l'autorizzazione del presidente del
tribunale, il creditore, dunque, è libero di consultare direttamente anagrafe tributaria, Pra, Inps, e le
altre banche dati della P.A. per individuare i beni del debitore da pignorare, bypassando gli ufficiali giudiziari.
Attenzione
però. Si tratta di una “libertà” a tempo,
in quanto se entro un anno dall'entrata
in vigore della riforma, il decreto ministeriale non sarà adottato, la
disposizione perderà efficacia.
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