Data: 03/07/2015 17:51:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Le scarpate stradali sono da considerarsi parti delle strade su cui insistono, in quanto pertinenze la cui staticità influisce sull'agibilità delle strade stesse. In tal senso, esse possono essere paragonate ai fossi e alle banchine.

Del resto, lo stesso articolo 3, n. 10), del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) prevede espressamente che in assenza di atti di acquisizione o di fasce di esproprio di progetto, i confini stradali vadano rinvenuti nel piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o nel ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea.

I soggetti onerati della manutenzione delle scarpate

Da quanto detto, deriva che proprietario delle scarpate e onerato del loro mantenimento è esclusivamente l'ente proprietario della strada. I privati proprietari dei fondi limitrofi, invece, non hanno alcun obbligo in tal senso.

Su questi ultimi, piuttosto, ricade un obbligo manutentivo relativamente alle ripe che sono situate nei fondi limitrofi alle strade, ovverosia relativamente a quelle zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti le scarpate. 
Sulla base dell'articolo 31 del Codice della strada, infatti, i proprietari delle ripe sono chiamati a mantenerle in una condizione tale da non rischiare di causare frane, cedimenti o ingombri delle strade, cadute di massi o materiali o qualsiasi ulteriore insidia atta a generare danni.

Del resto, l'ente proprietario della strada, pur se chiamato, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, a provvedere alla manutenzione e alla pulizia non solo della sede stradale in senso stretto ma anche delle sue pertinenze, non può veder esteso il proprio obbligo di tutela della sicurezza degli utenti della strada sino al punto di doversi occupare della gestione anche di zone estranee ad essa, pur se circostanti.

Il parere n. 2158/2012 del Consiglio di Stato

Sulla questione si sono espressi in diverse occasioni sia i giudici di merito che i giudici di legittimità, ma una particolare rilevanza la assume il parere numero 2158 reso dal Consiglio di Stato in data 9 maggio 2012 (qui sotto allegato), con il quale, nel respingere il ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica fatto da un privato cittadino avverso una delle numerose ordinanze emesse dai Comuni nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi alle sedi stradali, si è fatta chiarezza circa i confini degli obblighi manutentivi dei privati rispetto a quelli degli enti gestori delle strade.

Tale parere risulta rilevante, peraltro, anche per aver precisato, confermando la sentenza della Cassazione n. 1730 del 25 giugno 2008, come per la definizione di "strada" (e in conseguenza della scarpata) assuma rilievo la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.

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