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Data: 05/07/2015 12:15:00 - Autore: N.R. La Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire se l'invito che la parte riceve dal liquidatore di sottoporsi a visita possa costituire una forma di riconoscimento del diritto del danneggiato e come tale avere effetti interruttivi sulla prescrizione. La Corte (sentenza 13184/2015) chiarisce che l'interruzione dell'avvenuto riconoscimento di un diritto si verifica solo se tale riconoscimento proviene da chi ha facoltà di disporre di quel diritto e spiega che,in ogni caso, l'invito del liquidatore è solo una fase procedimentale della liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Il processo aveva avuto inizio con una domanda di risarcimento danni a cui la compagnia di assicurazioni aveva contrapposto una eccezione di intervenuta prescrizione. Dopo l'esito negativo del giudizio di primo e di secondo grado, il danneggiato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando tra le altre cose, la mancata valorizzazione degli effetti interruttivi che sarebbero derivati dalla richiesta del liquidatore di sottoporre a visita medico legale il danneggiato. Al riguardo la Cassazione evidenzia che i giudici dell'appello hanno motivato in maniera convincente essendo emerso che il liquidatore "richiese la visita solo a seguito delle insistenze dell'avvocato dell'appellante, che gli aveva assicurato di aver inviato alla compagnia una lettera interruttiva della prescrizione. Con la conseguenza che a tale richiesta del liquidatore, di per sè poco significativa in considerazione del contesto in cui è maturata, non si può certamente attribuire il carattere di un riconoscimento del diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo richiesto". Ma c'è anche un'altro rilievo: come spiega la Corte "a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere". Ciò significa che il riconoscimento deve essere fatto da un soggetto che ha poteri dispositivi del diritto e non da chi non è autorizzato a rendere tale riconoscimento. In ogni caso, spiega la Corte, il riconoscimento "deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato". Qui sotto in allegato il testo della sentenza.
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