Data: 07/07/2015 12:40:00 - Autore: Il diritto in pillole
E' il codice civile a dettare le regole sulla responsabilità dell'albergatore. 

Si tratta di una responsabilità che il legislatore ha voluto tenere distinta da quanto previsto per il depositario. Ciò perché l'albergatore assume un particolare rischio d'impresa e nel momento in cui intraprende questa attività deve organizzarsi per far sì che 
il soggiorno del cliente risulti sicuro.

Nella disciplina codicistica la responsabilità dell'albergatore è articolata in due tipologie: quella relativa alle cose portate in albergo e quella relativa alle cose consegnate all'albergatore.

Il primo tipo di responsabilità è di carattere generale e trova fondamento nell'articolo 1783 del codice civile secondo cui gli albergatori "sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo".

Questo tipo di responsabilità trova però un limite di valore pari all'equivalente di 100 volte il prezzo della camera per giornata.

Attenzione però, questa limitazione per valore non si applica nel caso in cui si dimostri che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose siano dovuti a colpa dell'albergatore oppure a colpa dei suoi ausiliari o dei membri della sua famiglia.

Il secondo tipo di responsabilità, che non è soggetto alle limitazioni per valore, è quella che deriva dalla consegna di cose in custodia all'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore sussiste anche se questi ha rifiutato di ricevere in custodia cose che ha l'obbligo di accettare come le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore. Il titolare dell'albergo infatti può solo rifiutare di accettare la custodia di oggetti pericolosi o di oggetti che hanno un valore eccessivo o che sono di natura ingombrante.

Il cliente deve sapere oltretutto che, come previsto dall'articolo 1785 quater, sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Attenzione però il cliente deve sapere:
- che esiste uno specifico obbligo di denuncia del danno e che anche un semplice ritardo ingiustificato fa perdere il diritto a ogni possibile richiesta risarcitoria, salvo che non si tratti di una ipotesi di colpa dell'albergatore.

- che l'albergatore non risponderà dei danni se il deterioramento la distruzione o la sottrazione del bene sono dovuti a cause di forza maggiore, alla natura della cosa, oppure a colpa del cliente, di chi lo compagna o gli rende visita.


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