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Data: 06/07/2015 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Con l'entrata in vigore, il 2 luglio scorso, del regolamento del ministero della giustizia sui lavori di pubblica utilità (decreto n. 88/2015 qui sotto allegato), si amplia la possibilità di fare ricorso all'istituto della messa alla prova.
Nato con l'intento di decongestionare il processo penale e ridurre l'accesso al carcere a soggetti imputati di reati di modesto allarme sociale (pena pecuniaria o detentiva non superiore a 4 anni), l'istituto consente di chiedere la sospensione del giudizio e l'applicazione della pena alternativa consistente, appunto, nella prestazione di lavori di pubblica utilità.
Il nuovo regolamento, compiendo un ulteriore passo in avanti nell'attuazione della legge delega n. 67/2014, mira ad ampliare le possibilità di sfruttare le finalità deflattive dell'istituto.
Ecco le novità:
- Definizione e contenuto di LPU Il regolamento definisce innanzitutto il lavoro di pubblica utilità come “una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato”. La prestazione, effettuata con modalità che non pregiudichino le esigenze dell'imputato (di lavoro, studio e familiari) non può superare le otto ore e può essere svolta presso lo “Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”.
Le mansioni Il regolamento affida la disciplina del LPU alle singole convenzioni indicando le mansioni che dovranno essere nelle stesse previste, e che potranno riguardare: - prestazioni socio-sanitarie nei confronti di tossicodipendenti, alcol dipendenti, malati, diversamente abili, anziani; - prestazioni di protezione civile, anche in caso di calamità naturali; - prestazioni di tutela del patrimonio ambientale e culturale (prevenzione di incendi, salvaguardia boschiva, custodi di biblioteche, ecc.).
Obblighi e oneri Nel regolamento si specifica che nessun onere sarà previsto a carico del ministero della Giustizia, in quanto le spese necessarie (coperture assicurative, responsabilità civile verso terzi, ecc.) graveranno sulle amministrazioni e gli enti locali presso cui viene svolta l'attività gratuita a vantaggio della comunità. Gli stessi soggetti, inoltre, sono tenuti a mettere a disposizione dell'imputato-lpu le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività, un referente che coordina la prestazione, oltre a garantire la conformità delle sedi (sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, ecc.) e ad assicurare che l'attività venga svolta nel rispetto dei fondamentali diritti umani e in modo da non ledere la dignità della persona.
Le convenzioni Il provvedimento disciplina le diverse convenzioni, in materia di LPU, che il ministero (o i presidenti dei tribunali competenti) possono stipulare con Stato, enti locali e organizzazioni (sociali, sanitarie, volontariato), ampliando le opportunità per gli uffici giudiziari di ricorrere all'istituto di cui all'art. 168-bis c.p. e favorendo i contatti tra i soggetti interessati al fine di pervenire alla stipula degli accordi. Nelle convenzioni sono regolati anche gli aspetti organizzativi inerenti la prestazione e la sua regolarità, il cui accertamento sarà affidato a un funzionario incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente. L'elenco delle convenzioni stipulate (e di quelle terminate), raggruppate per distretto di corte d'appello, sarà pubblicato sul sito del ministero e costantemente aggiornato. |
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