Data: 06/07/2015 21:47:00 - Autore: N.R.
Ancora una sentenza della Corte di Cassazione, in materia di insidie stradali, da cui emerge che non basta la presenza di una buca sulla strada per far scattare il diritto al risarcimento del danno.
Occorre infatti tenere conto anche dell'elemento soggettivo della prevedibilità di un'insidia.

Per questo se il dissesto si trova su una strada che il danneggiato conosce bene, questi è tenuto a prestare attenzione e non può addebitare alla pubblica amministrazione ciò che è dovuto alla propria disattenzione.
Inizialmente il Giudice di Pace aveva condannato l'ente pubblico al risarcimento del danno ma il verdetto veniva ribaltato in sede d'appello. Anche la Cassazione (ordinanza n. 13930/15 depositata oggiha confermato la decisione di secondo grado.

Insomma la caduta è attribuibile alla disattenzione della donna che conoscendo bene la strada in cui era presente la buca, avrebbe dovuto prestare attenzione ed evitarla.
La danneggiata aveva sostenuto che quella buca avesse i requisiti della cosiddetta "insidia o trabocchetto" ma per ottenere il risarcimento del danno, occorre anche considerare la possibilità che l'utente ha di evitarla.
Era infatti emerso nel corso del giudizio che l'infortunio era avvenuto in pieno giorno e nella strada in cui abitava e che quindi conosceva bene.

Proprio il fatto di conoscere le condizioni di dissesto della strada avrebbe dovuto indurre la danneggiata a prestare attenzione per evitare la buca che oltretutto aveva dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata.
Secondo la ricorrente la sentenza di appello "avrebbe errato nell'applicare l'art. 2051 cod. civ., sul rilievo che, essendo la strada dove la caduta è avvenuta inserita nel pieno centro cittadino di Ancona, sul Comune gravava il relativo obbligo di custodia; ed aggiunge che la sentenza avrebbe confuso le norme degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., dimenticando che sul custode grava una responsabilità oggettiva".
La Suprema corte però osserva che "a prescindere dall'inquadramento della fattispecie nell'una o nell'altra delle disposizioni appena richiamate, assume nella specie decisiva rilevanza il fatto che la sentenza impugnata ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso ad esclusiva colpa" della danneggiata "riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta". 
Nella sentenza la Cassazione richiama anche alcuni precedenti giurisprudenziali in cui si è riconosciuto che "ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile". 

Ed è proprio tale prevedibilità, conclude la Corte, che risulta "sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999)". 

Qui di seguito il testo dell'ordinanza.

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