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Data: 07/07/2015 11:38:00 - Autore: N.R. Nullo il matrimonio se lui non era in grado, per motivi psichici, di comprendere i diritti e i doveri che scaturiscono dalle nozze. E la sentenza ecclesiastica può essere dichiarata efficace in Italia anche se lei non era a conoscenza del deficit psichico. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13883/2015 che ha respinto il ricorso di una donna che si era vista annullare le nozze per via di problemi psichici del marito. La Corte d'appello di Lecce aveva, infatti, dichiarato efficace in Italia una sentenza del tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario "per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovute a cause di natura psichica". La moglie si era opposta al riconoscimento della sentenza deducendo di aver confidato in assoluta buona fede nella validità del matrimonio non essendo a conoscenza dei problemi psichici di suo marito. La Corte territoriale però ha rilevato che il vizio di consenso posto alla base della sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico non è incompatibile con l'ordine pubblico interno non essendovi "un principio generale di ordine pubblico a tutela dell'affidamento, valendo il canone di buona fede solo per le apposizioni unilaterali di condizioni (riserve mentali) vizianti il consenso". Nel testo della sentenza la Cassazione richiama anche un orientamento precedentemente espresso secondo cui "In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano". Inoltre, continua la Corte, se "in tema di contratti la disciplina generale dell' incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell' incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico". Qui di seguito il testo della sentenza. |
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