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Data: 08/07/2015 19:00:00 - Autore: Erminia Liccardo Erminia Liccardo - Negli ultimi anni l'alcoltest si vede protagonista di un numero sempre più elevato di sanzioni amministrative ogni giorno. Chi non è stato, almeno una volta nella propria vita, fermato dalle forze dell'ordine, anche solo per una mera disamina dei documenti? Quanti i guidatori che hanno sapientemente pianificato accorgimenti e strategie per aggirare gli effetti di legge derivanti dalla violazione dei limiti di velocità o dal mancato rispetto della segnaletica stradale: nel campo dell'alcoltest le cose cambiano, e parecchio. Sembra che quest'ultimo sia destinato a rappresentare un'inevitabile e giusta minaccia, in grado di declinare le sue sanzioni ineluttabilmente sul guidatore che si sia concesso qualche bicchiere di troppo. Ma davvero non esiste nessuna tutela in favore del guidatore che si veda protagonista delle sanzioni che il nostro legislatore - con una decisione che in vero ha sollevato non poche polemiche- ha in materia dispiegato? In verità non è proprio così, scopriamo perché.
Temperamento al principio punitivoA pochi mesi dal deposito della nota sentenza n. 5396/15 pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite (Vedi: Alcoltest eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato: la nullità può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado), stupisce il numero di coloro che, diversamente dalle aspettative, sono stati in grado di inibire l'efficacia di una sanzione amministrativa applicata nei loro riguardi a seguito di un alcoltest rivelatosi, per loro -solo apparentemente- fatale. E' inverosimile, eppure la citata sentenza ha saputo riverberare la sua efficacia in favore dei guidatori che, sia pur rei, devono essere messi nelle condizioni di conoscere i loro diritti. Croce e delizia del nostro sistema normativo, il principio dell'ignorantia legis non excusat ha sapientemente informato anche il momento in cui l'infrazione viene commessa: è proprio in tali circostanze che si rende inderogabile la comunicazione al guidatore che può farsi assistere da un legale, così come necessario si rende che questi sia edotto circa la successiva trasmissione degli atti al magistrato penale.
Carattere imperativo della comunicazione: ragioni e valenzaMa perché tale tipo di avvertimento si rende così perentorio nell'alveo dell'alcoltest? Il carattere inderogabile della comunicazione de quo trova fondamento, come altresì confermato dalle Sezioni Unite, nell'obbligo previsto ex art.114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Ma altrettanto nobile e forse più atavica si rivela l'altra ragione che ne sta a fondamento: il principio ispiratore che informa il nostro sistema normativo non è orientato alla pena. Favorire una condotta in tutto e per tutto ossequiosa agli obblighi di legge senza puntare all'indiscriminata punizione di coloro che non vi ottemperano: ecco la logica che informa il nostro sistema giuridico. Questa la ragione per la quale si rende indifferibile, a pena di nullità, la conoscenza appunto ex ante delle sanzioni che possono derivare dalla mancata osservanza delle norme di legge così come perentoria si rende, a seguito dell'alcoltest -o meglio a seguito del rilevamento dell'avvenuta infrazione- la comunicazione che attiene ai diritti in capo al guidatore punito ed agli effetti che dalla sua condotta possono derivarne, anche sul piano penale.
Ed ecco che, se da una parte si rende sempre più intransigente, ed a buon diritto, l'osservanza del nostro codice della strada, che impone, prima di ogni altra cosa, la massima lucidità mentale alla guida di un veicolo, dall'altra il nostro ordinamento presta soccorso ai guidatori rei, i quali devono essere messi nelle condizioni di conoscere il contenuto della legge e le sue implicazioni in base al tipo di reato commesso. Se rigore v'è, deve esserlo per tutto. Erminia Liccardo
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