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Data: 27/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9492/2004) hanno stabilito che non è possibile convertire la pensione d'invalidità in pensione di anzianità. I Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che "il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento (prima dell'età richiesta prima dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia) sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunte con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione" e che la ragione va ricercata nella "sostanziale diversità di questo beneficio (discrezionalmente concesso dal legislatore, come ha affermato la Corte Costituzionale) rispetto all'intervento previdenziale diretto a proteggere il lavoratore dal rischio-evento protetto dalla garanzia costituzionale, che per la disciplina dell'art. 22 della legge n. 153/1969 assume rilievo solo al compimento dell'età pensionabile". Infine la Corte ha precisato che "questa ricostruzione non prospetta alcuna ingiustificabile disparità di trattamento, in relazione al principio di cui all'art. 3 Cost., nel confronto della posizione del pensionato di invalidità che continui a prestare attività lavorativa con quella del soggetto che con piena capacità di lavoro raggiunga i requisiti assicurativi e contributivi della pensione di anzianità. Si tratta infatti di situazioni evidentemente diverse e non comparabili, data la tutela previdenziale di cui già gode l'invalido". |
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