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Data: 09/07/2015 15:22:00 - Autore: N.R. L'insorgere dei primi segnali di demenza senile non giustificano di per se l'annullamento di un testamento olografo. E' quanto afferma il Tribunale di Firenze nella sentenza n.285/2015 secondo cui il "disorientamento e la "confusione mentale" non bastano per affermare che il testatore sia in uno stato di incapacit� naturale. E poco importa che quei sintomi siano indice di una malattia progressiva. Del resto la stessa Cassazione aveva gi� chiarito che per annullare il testamento olografo non basta �una semplice anomalia o alterazione delle facolt� psichiche ed intellettive del de cuius" occorre piuttosto dimostrare che per via di "un'infermit� transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volont�, della coscienza dei propri atti ovvero della capacit� di autodeterminarsi� (vedi: Presupposti dell'incapacit� naturale di testare e regime probatorio" - Avv. Gabriele Mercanti). La Cassazione oltretutto ha anche avuto modo di chiarire in un'altra sentenza (la n. 5527/2014) che "lo stato di capacit� costituisce la regola e quello di incapacit� l'eccezione", per questo � onere di chi impugna il testamento dimostrare l'incapacit� di intendere e di volere di chi ha redatto il testamento. Se poi il testatore risulta essere affetto da incapacit� totale e permanente, sar� compito di chi vuole sostenere la validit� del testamento dimostrare che questo fu redatto "in un momento di lucido intervallo". Riferimenti normativi: Articolo 591
Casi d'incapacit�.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore et�; 2) gli interdetti per infermit� di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacit� preveduti dal presente articolo il testamento pu� essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui � stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. |
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