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Data: 10/07/2015 12:30:00 - Autore: N.R. È licenziabile il dipendente che ha un rendimento notevolmente inferiore alla media degli altri colleghi. È quanto afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 14310/2015 che ha confermato così la legittimità del licenziamento di un lavoratore assunto presso una compagnia telefonica. Nel dare il via libera al recesso del datore di lavoro per scarso rendimento la Suprema Corte chiarisce che se da un lato il lavoratore non è vincolato ad alcun risultato, egli ha comunque il dovere di allinearsi alle attività condotte dagli altri colleghi. Nella fattispecie il lavoratore era riuscito a concludere solo 4 ordini in due settimane quando nello stesso periodo i suoi colleghi ne avevano raggiunti una media di 40 al giorno (circa 200 a settimana). Come si legge in sentenza "Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento', invero, costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e segg. codice civile". Sia ben chiaro, annota la Corte, il lavoratore non si obbliga a raggiungere un risultato ma deve mettere comunque a disposizione del datore le proprie energie per cui se il mancato raggiungimento del risultato non costituisce di per se un inadempimento occorre considerare che laddove siano individuabili "parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione", Naturalmente occorre valutare la condotta del lavoratore nel suo insieme e in un'apprezzabile lasso temporale. Nel caso di specie i giudici di merito hanno preso in esame gli addebiti mossi al lavoratore ed hanno correttamente ravvisato la sproporzione tra la sua attività lavorativa e quella dei suoi colleghi che avevano oltretutto un inquadramento inferiore e una minore anzianità. Se da un lato è stata accertata una produttività del tutto insoddisfacente del lavoratore, dall'altro non sono apparse consistenti le sue giustificazioni. Qui di seguito il testo della sentenza.
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