Data: 11/07/2015 18:00:00 - Autore: N.R.
Il disoccupato che, a seguito di un incidente stradale, ha subito gravi danni alla persona non ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale perch� l'invalidit� permanente "non si riflette automaticamente, n� tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacit� lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa".

� quanto afferma la sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015), che ha cos� respinto il ricorso di un maestro di sci spiegando che, anche se l'alta percentuale di invalidit� permanente rende probabile che vi sia una menomazione della capacit� lavorativa specifica, � onere del danneggiato dimostrare di aver svolto un'attivit� economica o di essere quantomeno in possesso di una qualificazione professionale anche se non ancora esercitata.
Secondo la Cassazione non ci si pu� basare solo su una eventuale ipotesi di lavoro futuro se manca la prova di un impiego gi� svolto in passato o di una qualifica professionale.
Nel caso di specie il maestro di sci aveva solo esibito un tesserino da maestro di sci con il suo nome scritto a penna non riferito per� all'anno in cui si era verificato l'incidente stradale.
Tra le produzioni vi era anche una dichiarazione della scuola di sci che attestava le possibilit� di un lavoro futuro.
Ma per la corte d'appello che aveva analizzato la vicenda del merito, tale documentazione non poteva considerarsi sufficiente a dimostrare che il danno alla persona potesse riflettersi anche in un danno patrimoniale.
Nella fattispecie inoltre non vi era traccia di documentazione relativa a una formazione professionale idonea a dimostrare le possibilit� di un lavoro futuro.
Qui di seguito il testo della sentenza.

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