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Data: 06/01/2020 18:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Le cartelle esattoriali[Torna su]
Le cartelle di pagamento, meglio note come cartelle esattoriali, sono quello strumento del quale si avvale la Pubblica Amministrazione per recuperare i crediti vantati a vario titolo nei confronti dei contribuenti. Più precisamente, si tratta dell'atto inviato un tempo da Equitalia (ovverosia la società per azioni a partecipazione pubblica incaricata della riscossione dei tributi) e oggi dall'Agenzia Entrate Riscossione per comunicare l'iscrizione a ruolo del debito da parte dei diversi enti impositori, quali possono essere, ad esempio, Inps, Comuni, etc. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza che avverso essa sia stato proposto ricorso, la cartella esattoriale diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito. Ipotesi di nullità delle cartelle[Torna su]
La cartella di pagamento può essere impugnata non solo, ovviamente, nel caso in cui essa sia viziata nella sostanza, ovverosia nel caso in cui il debito non sussista o sussista solo in parte, ma anche nel caso in cui essa sia viziata nella forma. In quanto atto di diritto tributario, infatti, la cartella esattoriale è sottoposta a vincoli formali che devono essere rispettati a pena di nullità. Della questione si è interessata in tempi recenti, sempre più frequentemente, la giurisprudenza, la quale ha tentato di fare chiarezza circa le ipotesi concrete nelle quali la cartella di pagamento debba ritenersi nulla. Assenza o inesattezza della relata di notifica[Torna su]
Innanzitutto la cartella esattoriale è nulla nel caso in cui sia sprovvista della relata di notifica oppure nel caso in cui questa non sia apposta correttamente o manchi di alcuni requisiti essenziali. Ad esempio, con la Sentenza n. 398/2012, la suprema Corte ha stabilito la nullità della cartella esattoriale laddove, nella copia consegnata al contribuente, la relata non indichi la data della notifica. È inoltre nulla, secondo la Cassazione, la cartella esattoriale in cui la relata di notifica non sia apposta in calce all'atto, ma, ad esempio, nel frontespizio (cfr. Cass. n. 6749/2007 e n. 6750/2007). Mancato computo analitico degli interessi[Torna su]
Un'ulteriore ipotesi di nullità della cartella esattoriale deriva dal mancato computo analitico degli interessi maturati. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, infatti, laddove, dopo giugno 2008, venga omessa l'indicazione delle modalità con cui calcolare gli interessi e l'operato dell'ufficio incaricato della riscossione possa essere ricostruito solo attraverso indagini complesse e di certo non spettanti al contribuente, la cartella esattoriale è nulla per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 4516/2012). In tal senso si è fermamente espressa anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 92/36/2012, per la quale l'atto di riscossione deve essere redatto in modo da consentire al debitore la verifica dei calcoli effettuati dal concessionario. In sostanza, restano valide esclusivamente le cartelle che permettono al debitore di valutare agevolmente la loro esattezza. Cartelle firmate dai "falsi dirigenti"[Torna su]
A seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la nullità delle nomine che hanno elevato a ruolo di dirigenti i funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza lo svolgimento di un concorso pubblico, sono da reputarsi nulle anche tutte le cartelle esattoriali sottoscritte da tali “falsi dirigenti”. Con la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 784/15, infatti, si sono iniziate ad avvertire le prime conseguenze della sentenza di incostituzionalità e si è dichiarata la nullità di una cartella di pagamento ai fini Irap e Iva firmata, appunto, da un funzionario incaricato del ruolo di dirigente ma sprovvisto dell'effettiva qualifica. Notifica da parte di soggetti non legittimati[Torna su]
Vera e propria inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, infine, sarebbe generata, secondo la giurisprudenza, dall'inoltro dell'atto da parte di Equitalia senza il tramite dei soggetti a ciò legittimati, espressamente individuati dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Si tratta, nel dettaglio, degli ufficiali della riscossione, degli agenti di polizia municipale, dei messi comunali previa convenzione tra Comune e concessionario e degli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. In tal senso si sono espresse, tra le altre, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la pronuncia n. 18/2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la pronuncia n. 36/2013. Tutte le ipotesi prese in considerazione costituiscono soltanto una minima parte delle numerose pronunce emesse in materia, che rappresentano una prova evidente che la giurisprudenza relativa alla nullità delle cartelle esattoriali è in fermento e sta iniziando a recepire sempre più frequentemente le numerose istanze provenienti dai contribuenti. |
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