Data: 13/07/2015 21:50:00 - Autore: G.C.
Il Tribunale di Firenze, con Sentenza n. 2417 del 1 luglio 2015, ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da un turista inglese ospite di un agriturismo, feritosi al polpaccio uscendo dalla piscina della struttura ricettiva, a seguito dell'urto con un vaso di fiori dal bordo frastagliato
La ferita era stata suturata con alcuni punti, che vennero rimossi dieci giorni dopo a Bristol.
Il turista aveva chiesto il risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali.

Nel corso del giudizio le richieste erano state formulate sulla base di 3 distinte ipotesi di responsabilit� da parte della societ� che gestiva l'agriturismo:

1) in via principale era stato chiesto accertarsi la responsabilit� extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per la qualit� di proprietario e custode della struttura gravante sulla societ� medesima;

2) in via subordinata, si era richiesto di accertare una responsabilit� per inadempimento contrattuale, poich� la diligenza professionale avrebbe dovuto consigliare di eliminare il vaso che ha provocato il ferimento;

3) in via ulteriormente subordinata, si � chiesto accertarsi la responsabilit� extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l'incapacit�, da parte della societ�, di adottare misure di prevenzione dei rischi.

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto al turista il danno biologico derivante dalla lesione subita, non ammettendo, tuttavia, la personalizzazione del danno, attesa la modesta entit� del pregiudizio alla salute. 
Infine, non ha ammesso la domanda di ristoro del c.d. danno da vacanza rovinata per totale carenza probatoria sul punto. 
Come si legge in sentenza "Non vi � luogo per un aumento del risarcimento (cd. "personalizzazione"): il danno � talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare sofferenza, oltre a quella che ordinariamente pu� conseguire ad un taglio di pochi centimetri.
Per lo stesso motivo � impossibile ritenere che l'evento abbia prodotto l'effetto della "vacanza rovinata", considerato altres� che l'attore ha riferito di essere ripartito per l'Inghilterra il giorno stesso dell'infortunio ma non ha mai detto n� provato di aver dovuto anticipare il rientro, interrompendo la vacanza programmata; n� si pu� ritenere che il danno � si ripete, di entit� minima - abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio rigenerante del periodo di riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo di 50 (ora 62 anni) stati d'animo di particolare sofferenza, associando all'esperienza vacanziera il ricordo di profondi traumi psico-fisici". 

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