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Data: 13/07/2015 21:50:00 - Autore: G.C. Il Tribunale di Firenze, con Sentenza n. 2417 del 1 luglio 2015, ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da un turista inglese ospite di un agriturismo, feritosi al polpaccio uscendo dalla piscina della struttura ricettiva, a seguito dell'urto con un vaso di fiori dal bordo frastagliato. La ferita era stata suturata con alcuni punti, che vennero rimossi dieci giorni dopo a Bristol. Il turista aveva chiesto il risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali.
Nel corso del giudizio le richieste erano state formulate sulla base di 3 distinte ipotesi di responsabilità da parte della società che gestiva l'agriturismo:
1) in via principale era stato chiesto accertarsi la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per la qualità di proprietario e custode della struttura gravante sulla società medesima;
2) in via subordinata, si era richiesto di accertare una responsabilità per inadempimento contrattuale, poiché la diligenza professionale avrebbe dovuto consigliare di eliminare il vaso che ha provocato il ferimento; 3) in via ulteriormente subordinata, si è chiesto accertarsi la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l'incapacità, da parte della società, di adottare misure di prevenzione dei rischi.
Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto al turista il danno biologico derivante dalla lesione subita, non ammettendo, tuttavia, la personalizzazione del danno, attesa la modesta entità del pregiudizio alla salute. Infine, non ha ammesso la domanda di ristoro del c.d. danno da vacanza rovinata per totale carenza probatoria sul punto. Come si legge in sentenza "Non vi è luogo per un aumento del risarcimento (cd. "personalizzazione"): il
danno è talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare
sofferenza, oltre a quella che ordinariamente può conseguire ad un taglio di
pochi centimetri. Per lo stesso motivo è impossibile ritenere che l'evento
abbia prodotto l'effetto della "vacanza rovinata", considerato altresì che
l'attore ha riferito di essere ripartito per l'Inghilterra il giorno stesso
dell'infortunio ma non ha mai detto né provato di aver dovuto anticipare il
rientro, interrompendo la vacanza programmata; né si può ritenere che il danno –
si ripete, di entità minima - abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio
rigenerante del periodo di riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo
di 50 (ora 62 anni) stati d'animo di particolare sofferenza, associando
all'esperienza vacanziera il ricordo di profondi traumi psico-fisici". |
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