Data: 14/07/2015 23:15:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Incompatibilità del legale di fiducia della parte chiamata in mediazione iscritto nell'organismo prescelto dall'istante, estensione del divieto anche agli enti che condividono i “mediatori” e niente deroghe pattizie finalizzate ad eludere i divieti.

Questi, per sommi capi, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull'interpretazione della norma di cui all'art. 14-bis del d.m. n. 180/2010, come introdotto dal d.m. n. 139/2014 che ha dettato un complesso quadro di incompatibilità in materia destando diversi dubbi applicativi.

Con la circolare di oggi (qui sotto allegata), via Arenula fa, dunque, chiarezza sulle diverse regole, partendo dal presupposto che la ratio della norma è quella di “garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori” in un'attività tanto delicata quanto significativa che prospetta un percorso alternativo alla giurisdizione per la definizione di controversie e che, come tale, deve essere svolta da un terzo posto in una posizione di “assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite”.

In quest'ottica, dunque, stop al ruolo contemporaneo di difensore di fiducia del chiamato in mediazione iscritto come mediatore presso l'organismo prescelto dall'istante, perché tale posizione si tradurrebbe in un conflitto di interessi, creando posizioni ingiustificatamente differenziate e senza garanzia di imparzialità del procedimento.

Uno stop che si estende anche alle sedi in convenzione ex art. 7, comma 2, lett. c), del d.m. n. 180/2010 che condividono i mediatori di altri organismi, che, come tali, si trovano nella stessa posizione formale dei mediatori iscritti presso l'ente “delegante”. Né, secondo la circolare, possono ammettersi accordi derogatori e consensuali alle suddette incompatibilità che, pertanto, rimangono sottratte alla libera disponibilità delle parti.

Dal canto loro, infine, gli organismi di mediazione hanno il potere-dovere, in virtù delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite, di rifiutare la ricezione di istanze nelle quali si profilano le ipotesi di incompatibilità descritte, trattandosi di domande proposte “in evidente violazione di norma”.


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