Data: 23/07/2015 18:30:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Ancora una nuova ordinanza a favore dei correntisti e contro la prassi illecita delle banche di praticare l'anatocismo su tutti i rapporti intercorrenti tra le stesse e i clienti, ovvero l'ordinanza del 7.07.2015 del Tribunale di Biella.

Per spiegare meglio cosa è l'anatocismo è doverosa una premessa.

L'anatocismo rappresenta, insieme ad altre voci (quali ad es. CMS ed altre), il costo del denaro quando si chiede un prestito alla banca.

L'anatocismo in breve si ha tutte le volte in cui sugli interessi vengono calcolati nuovi interessi a danno del cliente.

Esso aggrava notevolmente il costo reale del denaro pagato alle banche tutte le volte che un cittadino chiede un prestito.

Il costo reale pagato dal cliente non si trova esposto in nessun contratto bancario ed è molto più alto di quello che apparentemente può sembrare. L'anatocismo, infatti, può essere definito come un "moltiplicatore" del debito perché ad ogni scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi che già sono stati pagati alla scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre o a seconda dei casi (seppur più raro) nel nuovo semestre, e su questi si aggiungeranno nuovi interessi passivi.

A titolo esemplificativo: ciò che paghiamo a marzo come interessi, a giugno diventa capitale sul quale, alla prossima scadenza, si pagheranno di nuovo gli interessi (c.d. "capitalizzazione").

L'anatocismo è una pratica vietata dalla legge - espresso divieto si ritrova nel codice civile all'art. 1283 - ma che, negli anni passati e fino ai tempi più recenti, è stata abitualmente messa in atto dalle banche.

Quanto detto, vale analogamente per i contratti di mutuo, laddove ogni rata scaduta e non pagata comporta l'aggravio di interessi moratori che verranno calcolati sull'intera rata scaduta già comprensiva però di interessi convenzionali.

Fortunatamente, però, di fronte a questa situazione, sono sempre più numerose le pronunce della giurisprudenza, anche di legittimità, che danno ragione al correntista e/o mutuatario e che riconoscono il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente alle banche dai correntisti.

Si vedano alcuni precedenti trattati in questo portale:
» Tribunale di Milano. Ancora una decisione contro l'anatocismo bancario - Lucia Izzo
» L'anatocismo è vietato e basta. Indipendentemente dal tempo. Lo dice la Cassazione - Marina Crisafi
» Anatocismo bancario - definizione, riferimenti normativi ed evoluzione giurisprudenziale - Giovanna Molteni
» Anatocismo ed Usura bancaria gravano sull'imprenditoria italiana. Un applicativo messo a punto dalla Cesynt consente di scoprire se si è superato il tasso soglia - Armando Miele
» Il d.l. 91/14 e il ritorno dell'anatocismo bancario: prime riflessioni. - Avv. Stefania A. Pedà
» La tormentata 'carriera' dell'anatocismo bancario - Avv. Assunta Giordano
» Corte Cassazione e anatocismo bancario - sentenza 798 2013 - Alfonsina Biscardi

Ultima, in ordine di tempo, è l'ordinanza del tribunale di Biella, in esame e qui sotto allegata, la quale, facendo un generico riferimento alla legge di stabilità del 2013 ha stabilito che a partire dal primo gennaio 2014 è vietata la pratica dell'anatocismo.

E questo anche se ancora non siano stati adottati i decreti attuativi del CICR (Comitato Interministeriale Credito Risparmio) previsti dalla norma.

In sostanza, il divieto di anatocismo, ha affermato il tribunale, è già operativo e obbliga gli istituti di credito a calcolare gli interessi del mutuo solo sulla sorte capitale e non sull'intera rata che è già maggiorata degli interessi convenzionali maturati.

Giova sottolineare che una conseguenza grave dell'anatocismo è lo sforamento da parte della banca dal c.d. “ tasso soglia”.

Ogni volta che l'istituto di credito applica interessi moratori non solo sulla sorte capitale ma anche sugli interessi convenzionali già maturati e calcolati, il tasso applicato concretamente su quella rata diviene un “tasso usuraio”.

Bene, a tal proposito, si deve specificare che l'usura è un reato e come tale viene sanzionato.

Là dove in un mutuo o in un conto corrente venga riscontrata anche l'usura, il contratto di mutuo, e non solo questo, si trasforma da contratto a titolo oneroso in un contratto a titolo gratuito ex art. 1815 c.c.

Quindi è importante verificare, congiuntamente all'anatocismo, anche se c'è stata usura, in ogni tipo di rapporto intrattenuto con la banca.

Laddove venisse riscontrata, la parte potrebbe agire tramite denuncia per usura contro la banca chiedendo al p.m. la concessione dell'art. 20 ex legge n. 44/99, ovvero la sospensione di tutte le attività esecutive, ivi comprese quelle azionate dalla banca (quale può essere, ad esempio, un'asta giudiziaria), per la durata di un anno (vedi in proposito: Reato di usura: La sospensione delle azioni esecutive ex art. 20 legge 44/99).

Tale sospensione, secondo un'importante e recente sentenza della Corte Costituzionale (cfr. n. 192 del 2014), da parte del p.m. non è affatto discrezionale ma vincolante.

Si legge infatti nella sentenza che: “al p.m. compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata”.

In sostanza, la sospensione è obbligatoria per legge e deve essere concessa là dove venga richiesta e le attività esecutive, tutte, ivi comprese le aste, devono essere sospese per la durata di un anno.

Il testo dell'ordinanza del tribunale di Biella è visibile nel sito del Movimento Consumatori a questa pagina:
movimentoconsumatori.it/public/upload/users//Trib_Biella_7_7_15.pdf


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