Data: 17/07/2015 19:00:00 - Autore: Dario La Marchesina
di Dario La Marchesina - Lo sviluppo dei social network nella nostra societ� ha portato gli utenti a condividere un numero sempre maggiore di contenuti attraverso commenti, foto ecc.; tuttavia l'utilizzo di tali sistemi deve avvenire con una certa cautela per evitare di incorrere in comportamenti sanzionabili penalmente dal nostro ordinamento.
Il delitto contro l'onore della diffamazione � disciplinato dall'art. 595 del codice penale e punisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura l'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con pi� persone; il terzo comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit�.
Ci� premesso l'interrogativo che ci si pone � se il seguente: postare commenti dal contenuto diffamatorio sulla bacheca di un social network come Facebook configura la fattispecie aggravata prevista dall'art. 595 c.3 c.p.?
La Corte di Cassazione si � pronunciata in modo affermativo sulla questione gi� nel gennaio 2014 e anche recentemente nell'aprile 2015: nello specifico la Suprema Corte con sentenza n. 16712 del 22/01/2014 (qui sotto allegata) sancisce che sussiste l'aggravante del mezzo di pubblicit� qualora il fatto sia commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, in quanto l'inserimento di una certa frase diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti, che pu� essere pi� o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato ad una determinata cerchia di soggetti.
Lo stesso orientamento � stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015 (qui sotto allegata) dove si evidenzia nuovamente come la funzione principale di un social network sia proprio quella di permettere a gruppi di soggetti di socializzare condividendo le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che, per le caratteristiche del mezzo, � allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.
Per questi motivi la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, e se offensivo configura la fattispecie aggravata del delitto di diffamazione ex art. 595 c.3 c.p.
Dario La Marchesina

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