Data: 17/07/2015 19:00:00 - Autore: Dario La Marchesina
di Dario La Marchesina - Lo sviluppo dei social network nella nostra società ha portato gli utenti a condividere un numero sempre maggiore di contenuti attraverso commenti, foto ecc.; tuttavia l'utilizzo di tali sistemi deve avvenire con una certa cautela per evitare di incorrere in comportamenti sanzionabili penalmente dal nostro ordinamento.
Il delitto contro l'onore della diffamazione è disciplinato dall'art. 595 del codice penale e punisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura l'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il terzo comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Ciò premesso l'interrogativo che ci si pone è se il seguente: postare commenti dal contenuto diffamatorio sulla bacheca di un social network come Facebook configura la fattispecie aggravata prevista dall'art. 595 c.3 c.p.?
La Corte di Cassazione si è pronunciata in modo affermativo sulla questione già nel gennaio 2014 e anche recentemente nell'aprile 2015: nello specifico la Suprema Corte con sentenza n. 16712 del 22/01/2014 (qui sotto allegata) sancisce che sussiste l'aggravante del mezzo di pubblicità qualora il fatto sia commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, in quanto l'inserimento di una certa frase diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato ad una determinata cerchia di soggetti.
Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015 (qui sotto allegata) dove si evidenzia nuovamente come la funzione principale di un social network sia proprio quella di permettere a gruppi di soggetti di socializzare condividendo le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che, per le caratteristiche del mezzo, è allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.
Per questi motivi la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, e se offensivo configura la fattispecie aggravata del delitto di diffamazione ex art. 595 c.3 c.p.
Dario La Marchesina

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