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Data: 20/07/2015 11:30:00 - Autore: Avv. Francesca Tedeschi A cura dell'Avv. Francesca Tedeschi francescatedeschi1986@yahoo.it 3427343784
Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 18570 del 04/09/2007, (rv. 599114) “La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali”. (Rigetta, App. Firenze, 22 Ottobre 2004)
In base alla disciplina codicistica ovvero ai sensi dell'art. 2945 del codice civile, norma che disciplina gli effetti e la durata dell'interruzione, la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, avendo riguardo a tutti i diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere; ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Ciò posto, l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza -anche di rito- che definisce il giudizio. Orbene, se l'interruzione avviene mediante la notificazione di un atto introduttivo di un giudizio, ovvero attraverso la proposizione di una domanda nel corso di un giudizio già instaurato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Sembrerebbe, pertanto, corretto affermare che all'effetto interruttivo (cui dovrebbe seguire il decorso immediato di nuovo intero periodo prescrizionale) si aggiunge un effetto sospensivo (durante il quale la prescrizione non corre) fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza. L'interruzione rimane tale (ovvero non viene seguita immediatamente da un effetto sospensivo) solo quando il processo si estingue, senza terminare in una pronunzia. In questo caso il nuovo termine prescrizionale decorrerà dall'atto interruttivo. Infatti, quando il processo si estingue la prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo. Non può, quindi, prodursi l'effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma secondo, quando un processo, all'esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l'unicità del processo. Tuttavia, nel diverso caso in cui prima della declaratoria d'incompetenza la stessa domanda con le stesse parti venga proposta davanti al giudice competente (e non venga dichiarata la litispendenza), l'assoluta identità del secondo giudizio consente di ritenere unico il processo e, conseguentemente, prodotto l'effetto interruttivo permanente dalla data dell'atto introduttivo del primo giudizio. Orbene, la Cassazione, con la sentenza richiamata, ha sul punto affermato il principio secondo cui la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce. Dunque, deve ritenersi che il diritto alla prescrizione, in quanto incontrovertibile, sorge solo e per effetto della definitività della sentenza che definisce il processo. Occorre considerare che nell'ambito di un processo in itinere le sentenze non hanno definitività e l'interruzione della prescrizione è legislativamente riconosciuta nell'ambito dei diritti in contesa giudiziaria. Parte della giurisprudenza accerta, quindi, l'interruzione della prescrizione laddove il giudizio sia in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943, commi 1 e 2, c.c.; e ad essa interruzione devono riconoscersi, poi, gli effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, c.c. sino alla sentenza che ha deciso in ordine alla domanda proposta in ogni grado di giudizio, cioè sino a quando la stessa non sia divenuta più impugnabile ed abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale. Infatti, l'accertamento definitivo rappresenta il presupposto della nascita del diritto o meno alla prescrizione il quale non potrebbe essere fatto valere in precedenza. Detto orientamento, in poche parole, prende le mosse dai vari principi enunciati dalla Suprema Corte, in termini di interruzione dei termini prescrizionali in presenza di domanda giudiziale, statuendo che la domanda giudiziale proposta davanti a giudici ordinari o speciali da uno dei soggetti del rapporto giuridico ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc con riguardo ai diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente. La regola che impedisce la decorrenza della prescrizione durante il tempo in cui viene coltivata la domanda giudiziale (ed a condizione che poi essa sfoci in una pronunzia) corrisponde al principio generale di natura processuale, in forza del quale l'attore non deve essere pregiudicato nel proprio diritto per effetto della pendenza del giudizio (cioè nel corso del periodo intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale e l'esito del processo). Alla luce delle anzidette considerazioni, è possibile logicamente ritenere che la prescrizione viene interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia esso di cognizione, conservativo o di esecuzione e gli effetti interruttivi che da essa ne derivano diventano, in tal senso, permanenti, ossia durano fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. E', pertanto, da detto momento, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza, che inizierà a decorrere il termine prescrizionale.
Avv. Francesca Tedeschi |
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