|
Data: 17/07/2015 17:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi Forze di polizia ad ordinamento militare: che cosa sono i compensi incentivanti e le indennità accessorie? Sono quelle gratificazioni economiche riconosciute dall'Amministrazione alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quando è necessario raggiungere qualificati obiettivi e promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali. Queste speciali risorse economiche remunerano pertanto, stando alla lettera della legge: a) il dover fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) l'incentivo all'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza; c) l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio; d) la "presenza qualificata"; e) l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi. I criteri per la destinazione delle risorse sono determinati anno per anno da decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali. Anche i servizi caratterizzati da particolari "proiezioni operative" danno diritto ai benefici economici in parola. La norma destina le risorse incentivanti al miglioramento e all'efficientamento dei servizi strettamente gestiti dall'Amministrazione e anche a tutti quelli in cui opera il personale di detta Amministrazione: in altri termini anche il personale distaccato deve essere incluso tra i potenziali destinatari dei premi qualora ricorrano le condizioni previste per tutti i dipendenti. Tutte le volte in cui l'attività espletata nel servizio risulti riconducibile ai parametri normativi sopra indicati, l'indennità potrà essere accordata. Il caso: marescialli aiutanti distaccati presso la Procura Militare della Repubblica di Roma, chiedono per gli anni 1xxx e 2xxx l'attribuzione in loro favore del premio di cui all'art. 53 del D.P.R n. 254/1999. Nella prima fase processuale il Tar accoglie il ricorso ritenendo che il dato da privilegiare dovesse essere quello sostanziale della effettiva riconducibilità dell'attività espletata ai parametri prefigurati dalla legge, tale essendo il servizio espletato dai ricorrenti, riconducibile nell'alveo dei servizi caratterizzati da particolari proiezioni operative che appunto danno diritto al conseguimento del beneficio. Esito poi confermato del tutto in appello avanti il Consiglio di Stato, con le argomentazioni sopra riassunte. Cosa fare Mettere in evidenza che il dato normativo offerto dall'art. 53 prevede un'interpretazione ampia e non restrittiva in ordine ai soggetti potenzialmente beneficiari di questi particolari riconoscimenti economici. Per vedersi quindi accolta l'istanza in commento, occorrerà verificare se i parametri tipizzati dalla legge siano rispettati interpretando il tipo di servizio svolto anche da personale distaccato. Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog: www.pandolfistudiolegale.it
|
|