Data: 20/07/2015 09:38:00 - Autore: N.R.
Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione su una delle imposte più odiate dagli italiani: l'IRAP.
Questa volta i giudici di piazza Cavour (sentenza n. 15010/15) hanno chiarito che l'Irap non è dovuta dal professionista che fa un modesto utilizzo di beni strumentali e non si avvale dell'ausilio di personale.
La sezione tributaria della Corte ha così rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che a sua volta aveva dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione verso una richiesta di rimborso avanzata da un consulente del lavoro.

La Cassazione evidenzia quali sono i limiti dell'articolo 2 del decreto legislativo n.446/97, spiegando che l'imposta non è dovuta dal lavoratore autonomo che utilizza i beni strumentali nella misura del minimo indispensabileIl presupposto dell'imposta, infatti, chiarisce la Corte, presuppone lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata

Nella sentenza si chiarisce inoltre che l'utilizzo dei beni strumentali può far scattare l'imposta solo se tali beni risultino "idonei ad integrare un contesto organizzativo esterno rispetto all'operato del professionista" e non siano "limitati a costituire un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento".  Tale valutazione è necessaria al fine di integrare il criterio dell'eccedenza rispetto al minimo indispensabile.

In una precedente pronuncia (la n. 18749/2014) la stessa corte occupandosi in special modo della professione forense aveva sancito che il requisito dell'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto dell'imposta, sussiste quando il professionista che eserciti attività di lavoro autonomo: 
a) sia il responsabile dell'organizzazione "senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse"; 
b) "impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit', costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". 

In quella pronuncia la Corte aveva però chiarito che l'onere della prova circa l'assenza di tali requisiti è a carico del contribuente.
Qui di seguito il testo della sentenza.

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