Data: 20/07/2015 09:38:00 - Autore: N.R.
Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione su una delle imposte pi� odiate dagli italiani: l'IRAP.
Questa volta i giudici di piazza Cavour (sentenza n. 15010/15) hanno chiarito che l'Irap non � dovuta dal professionista che fa un modesto utilizzo di beni strumentali e non si avvale dell'ausilio di personale.
La sezione tributaria della Corte ha cos� rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che a sua volta aveva dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione verso una richiesta di rimborso avanzata da un consulente del lavoro.

La Cassazione evidenzia quali sono i limiti dell'articolo 2 del decreto legislativo n.446/97, spiegando che l'imposta non � dovuta dal lavoratore autonomo che utilizza i beni strumentali nella misura del minimo indispensabileIl presupposto dell'imposta, infatti, chiarisce la Corte, presuppone lo svolgimento di un'attivit� autonomamente organizzata

Nella sentenza si chiarisce inoltre che l'utilizzo dei beni strumentali pu� far scattare l'imposta solo se tali beni risultino "idonei ad integrare un contesto organizzativo esterno rispetto all'operato del professionista" e non siano "limitati a costituire un mero ausilio di tale attivit�, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalit� di svolgimento".  Tale valutazione � necessaria al fine di integrare il criterio dell'eccedenza rispetto al minimo indispensabile.

In una precedente pronuncia (la n. 18749/2014) la stessa corte occupandosi in special modo della professione forense aveva sancito che il requisito dell'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto dell'imposta, sussiste quando il professionista che eserciti attivit� di lavoro autonomo: 
a) sia il responsabile dell'organizzazione "senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit� ed interesse"; 
b) "impieghi beni strumentali eccedenti le quantit� che, secondo l'id quod plerumque accidit', costituiscono nell'attualit� il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". 

In quella pronuncia la Corte aveva per� chiarito che l'onere della prova circa l'assenza di tali requisiti � a carico del contribuente.
Qui di seguito il testo della sentenza.

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