Data: 20/07/2015 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Non è necessario l'intervento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali per ottenere il cambio di sesso all'anagrafe. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 (qui sotto allegata), riportata dall'Ansa pochi minuti fa, accogliendo il ricorso di Rete Lenford riguardante un trans che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento chirurgico aveva deciso di rinunciare all'operazione, ma chiedeva comunque il cambio di stato civile.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto la richiesta aderendo all'orientamento maggioritario secondo il quale la variazione degli atti anagrafici è subordinata all'esecuzione dell'operazione chirurgica sugli organi genitali.

Ma per il Palazzaccio il cambio di sesso di una persona non può essere determinato soltanto dall'intervento chirurgico. Anche in mancanza della demolizione e ricostruzione degli organi genitali, “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche – si legge infatti nella sentenza definita “storica” - è il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”. Per cui, il momento conclusivo di questa elaborazione “non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali”.

E, nel caso di specie, la ricorrente aveva deciso alla fine di rinunciare all'intervento proprio in ragione dell'equilibrio psico-fisico raggiunto nel tempo, visto che, come riferito dalla stessa Rete Lenford, vive, ed è socialmente riconosciuta, come donna da 25 anni.


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