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Data: 25/07/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Vincenzo Rizza Vincenzo Rizza - Secondo il Giudice di pace di Ragusa [1], nel caso di ritardo del volo di oltre tre ore, in aggiunta all'obbligo di assistenza del passeggero (vitto, alloggio e spese di trasferimento) grava sulle compagnie aeree quello di corrispondere il compenso previsto per la cancellazione. Competente a conoscere la controversia è il Giudice del luogo di residenza del passeggero (foro del consumatore) secondo le regole proprie del diritto interno. Le Sezioni Unite della Cassazione [2] avevano stabilito che in base al comma 1 dell'art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, l'azione di responsabilità per danni derivanti dal trasporto aereo internazionale può essere promossa, a scelta dell'attore, innanzi ad un tribunale dello Stato del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione. Con altra sentenza della III Sezione [3] essa aveva poi affermato il principio secondo cui, ferma l'individuazione dello Stato aderente competente secondo i criteri dell'art. 28 di cui si è detto, sono applicabili per l'individuazione del Foro competente, le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura. E, dunque, secondo le regole del diritto processuale italiano competente a conoscere la causa intentata dal viaggiatore è il giudice del luogo di residenza del “consumatore", come previsto dal Codice del Consumo. [4] Nella sentenza del Giudice di Pace di Ragusa che si può leggere in calce, constatato che nel caso in esame vi era stato un ritardo di circa sei ore, è stato riconosciuto al viaggiatore il diritto al compenso stabilito per il caso di ritardata partenza dal Regolamento CE n. 261/2004. La decisione applica la Sentenza interpretativa n. 402 del 19/11/2009 della Corte di Giustizia Europea che aveva sancito il diritto all'applicazione in favore del passeggero del diritto al compenso nel caso in cui abbia dovuto subire una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Resta salvo, come detto, l'obbligo di fornire al passeggero anche un ristoro diretto delle difficoltà connesse alla permanenza in aeroporto o alla necessità di pernottare in un hotel a causa della perdita di coincidenze o dell'attesa del volo successivo. Il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale deriva dalla Convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o, comunque, dalle norme dell'ordinamento interno e nei limiti da questo fissati al risarcimento stesso. [5] Il diritto al rimborso delle spese di taxi è invece subordinato, secondo il GDP di Ragusa, alla circostanza che non siano disponibili mezzi pubblici di trasporto. Qui il testo della sentenza:
Vincenzo Rizza - Avvocato del Foro di Ragusa - Tel. 0932 762218 -
www.studiolegalerizza.it - studiolegalerizza@gmail.com [1] Giudice di Pace di Ragusa- Sent. N. 8/2014 del 9/1/2014 [2] Cassazione civile sez. un. 17 ottobre 2014 n. 22035 [3] Cassazione civile sez. III 15 luglio 2005 n. 15028 [4] Legge 6 settembre 2005 n. 206 [5] Cassazione civile sez. III 10 giugno 2015 n. 12088 |
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