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Data: 24/07/2015 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – è sempre più vicina la conversione in legge di quello che è chiamato da tutti “decreto fallimenti” o di “riforma della giustizia”, ma che in realtà contiene interventi ampi e variegati sulle materie più disparate: dall'accesso al credito al concordato preventivo, dal processo esecutivo a quello civile telematico, dalle agevolazioni su negoziazioni e arbitrati ai magistrati (ecc.). Il d.l. n. 83/2015, dopo aver incassato ieri la fiducia apposta dal Governo, ha ricevuto oggi infatti il disco verde di Montecitorio (con 263 voti a favore, 112 contrari e 12 astenuti) e si appresta a traghettare direttamente a palazzo Madama per il sì definitivo alla sua conversione in legge. Il testo, rimasto pressochè invariato nel suo impianto originario, ha visto tuttavia apportare diverse modifiche in commissione giustizia, tese ai medesimi obiettivi, a detta della maggioranza, di sostenere “imprese investimenti e lavoro”, ivi compreso il “salva-Ilva” dell'ultimo minuto, per poi essere “blindato” con la fiducia e approvato senza se e senza ma.
Ecco tutte le principali novità:
Facilitato l'accesso al credito Al fine di agevolare il risanamento delle imprese in crisi, il giudice può autorizzare finanziamenti “interinali” anche nell'ipotesi di concordato in bianco e con urgenza, finanche senza attestazione di un professionista, sentiti, laddove necessario i principali creditori. Tali finanziamenti hanno il beneficio della prededuzione, saranno dunque liquidabili per primi.
Più concorrenza nel concordato preventivo Il d.l. n. 83/2015 interviene sulla disciplina fallimentare modificando sensibilmente il concordato preventivo in un'ottica “concorrenziale”. Si apre quindi alle offerte alternative rispetto al piano di concordato (per l'acquisto dell'azienda, di un suo ramo o di beni specifici), che, laddove migliorative, potranno essere presentate, oltre che dal debitore anche dai terzi e dai creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti qualora la proposta del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (che scende al 30% in caso di continuità aziendale). Tra le modifiche dell'ultima ora, la proposta di concordato (eccetto quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografari e non sarà più valido il “silenzio assenso”, ossia il principio secondo il quale i creditori che non dissentivano si consideravano consenzienti alla proposta. Ora, invece, se non esercitano il voto potranno farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. Aumenta, infine, il termine per l'omologazione, portato a 9 mesi.
Chiusura fallimento e più garantismo per il curatore In pista nel decreto ci sono anche modifiche alla chiusura del fallimento e obbligo per i magistrati, al fine di assicurare una più celere definizione della procedura concorsuale, di trattare prioritariamente le cause in cui è parte un fallimento o concordato. Cambiamenti in vista anche per il curatore fallimentare che, al fine di garantire l'accelerazione delle procedure e garantirne la terzietà, non potrà essere rappresentato da chi ha concorso a cagionare il dissesto. Prevista, inoltre, l'istituzione presso il ministero della Giustizia di un registro nazionale dove confluiranno i provvedimenti di nomina di curatori, commissari e liquidatori e annotati gli esiti delle procedure concorsuali.
Il nuovo precetto Cambia il precetto, con l'introduzione di un nuovo adempimento formale per il creditore, il quale dovrà avvisare il debitore della possibilità di rimediare alla propria situazione di indebitamento proponendo ai creditori un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore, assistito da un professionista nominato dal giudice o da un organismo di composizione della crisi (leggi “Il nuovo precetto dopo il decreto ‘anti credit crunch'”)
Conversione pignoramenti “a rate” Cambia anche l'istituto della conversione del pignoramento di beni mobili e immobili che potrà essere concesso fino a 36 mesi, con la distribuzione, da parte del giudice, ogni semestre delle somme riscosse ai creditori. L'esecuzione rappresenta così una garanzia dell'adempimento (leggi “Il nuovo art. 495 c.p.c. e la conversione del pignoramento a rate”).
Vendite e aste online Dimezzati a 45 (in luogo degli attuali 90), i termini per il deposito dell'istanza di vendita, a pena di inefficacia del pignoramento (l'art. 497 c.p.c. è già in vigore). Il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'istanza ex art. 567 c.p.c., dovrà nominare entro 15 giorni (e non più 30) l'esperto e fissare l'udienza per la comparizione (delle parti e dei creditori non intervenuti), il tutto entro 90 giorni (in luogo degli attuali 120). Tutte le vendite, inoltre, dovranno essere pubblicizzate sul portale unico delle vendite pubbliche gestito dal ministero della Giustizia, pena l'estinzione dell'intera procedura. Previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni lotto di vendita. Diventa obbligatoria, inoltre, la delega al professionista (curatore della pubblicità) e nasce l'albo dei custodi giudiziari istituito presso ogni tribunale.
“Libera” la ricerca telematica dei beni da pignorare Senza bisogno di attendere i decreti attuativi, il creditore potrà, bypassando l'ufficiale giudiziario, essere autorizzato dal giudice per rintracciare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento per via telematica. Libero accesso dunque all'anagrafe tributaria, al pubblico registro automobilistico, agli enti previdenziali, e così via. Il tutto però per un anno, perché se entro tale termine non arriverà l'apposito decreto ministeriale (previsto dall'art. 155-quinquies c.p.c.) la disposizione perderà efficacia.
Fondi, trust e donazioni sì a pignoramenti immediati Subito pignorabili sia i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità (come fondi patrimoniali, trust, ecc.) sia quelli alienati a titolo gratuito senza bisogno di attendere la revocatoria. A prevederlo è il nuovo art. 2929-bis c.c. confermato definitivamente nel testo del decreto. Il creditore potrà pignorare però a patto che gli atti sopraindicati siano avvenuti dopo il sorgere del credito e il pignoramento sia stato effettuato entro un anno dalla trascrizione del relativo vincolo o del trasferimento (leggi: “Il nuovo articolo 2929-bis c.c. e l'azione revocatoria”). .
Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni Modificati gli storici limiti del c.d. “quinto” di stipendi e pensioni relativamente ai pignoramenti presso terzi. I nuovi commi aggiunti all'art. 545 c.p.c. prevedono infatti che le pensioni non potranno essere pignorate “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà” (la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge), mentre gli stipendi potranno essere pignorati, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, “per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento” ovvero nei limiti stabiliti dalla legge quando l'accredito ha luogo “alla data del pignoramento o successivamente”. Ogni violazione renderà il pignoramento parzialmente inefficace e l'inefficacia potrà essere anche rilevata d'ufficio dal giudice.
Le novità per il processo civile telematico Oltre alla definizione dei termini del pct nel processo amministrativo, viene ammesso una volta per tutte il deposito telematico degli atti introduttivi (o del primo atto difensivo), sia in primo grado che in appello, e affidato un potere di autentica e un “obbligo” di attestazione di conformità agli avvocati e ai dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente. Entrambi infatti quando depositano telematicamente la copia informatica (anche per immagine) di un documento ne attestano la conformità all'originale. Le medesime disposizioni si applicano per gli atti consegnati all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notifica.
Bonus fiscale per negoziazioni e arbitrati Confermati gli incentivi alla degiurisdizionalizzazione. Chi ricorre, con successo, a negoziazione assistita o arbitrato avrà diritto (in sede di dichiarazione dei redditi) ad un credito d'imposta fino a 250 euro sul compenso versato, rispettivamente, all'avvocato o all'arbitro. La disposizione vale per il prossimo anno e nel limite di spesa di 5 milioni di euro.
Proroga al pensionamento toghe e aumento dell'organico Rimane ferma la pensione per i magistrati che hanno compiuto o compiono 72 anni entro il 2015, ma slitta alla fine del prossimo anno il collocamento a riposo per chi ancora non li ha compiuti. Analoga proroga per gli over 70 è stabilita anche per i magistrati della corte dei conti e per quelli onorari. Stop, inoltre, alla soppressione delle sezioni distaccate dei Tar e il taglio delle ferie, oggi dall'1 al 31 agosto per i magistrati ordinari (e non più fino al 15 settembre) è esteso anche ai giudici amministrativi. Confermato, infine, l'aumento dell'organico della giustizia con l'arrivo di oltre 2mila unità di personale dirottato dalle “dismesse” province.
Salva-Ilva Le imprese oggetto di sequestro giudiziario, relativamente ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori, laddove rivestano interesse strategico nazionale, potranno continuare ad esercitare la propria attività. Ciò, tuttavia, sarà consentito per non oltre un anno dal sequestro e soltanto se entro 30 giorni dallo stesso venga predisposto un apposito piano di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Seguici anche su Facebook e iscriviti alla newsletter
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