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Data: 04/08/2015 10:30:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino Più volte abbiamo trattato l'argomento delle false dirigenze dell'Agenzia delle Entrate (leggi, tra gli altri: "Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia'"; "Nullità di cartelle Equitalia e di atti dell'Agenzia. Alcuni chiarimenti sulla questione dei dirigenti illegittimi"), cercando di chiarire quali sono le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sugli atti di accertamento nonché sulle cartelle di pagamento firmate dai "falsi dirigenti" e notificate da Equitalia ai contribuenti vessati dal fisco. Oggi, invece, vogliamo riportare alcuni passaggi importantissimi di una recente sentenza della CTR Lombardia, la n. 2842/2015 (qui sotto allegata). Innanzitutto è importante premettere che il collegio della CTR Lombardia ha ravvisato, negli accertamenti firmati da dirigenti non legittimati, numerosi reati ed ha quindi deciso, ex art. 331 c.p.p., di trasmettere il fascicolo sia alla Procura della Corte dei Conti, al fine di consentire la valutazione dei danni erariali derivanti dal mancato introito per l'annullamento degli avvisi e delle cartelle, sia alla Procura della Repubblica per valutare eventuali rilievi penali connessi alla responsabilità contabile di codesti dirigenti firmatari senza alcuna legittimazione, i cui atti, sulla base della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che ne hanno permesso la nomina da parte della Consulta, sono, conseguentemente, invalidi "per incompetenza assoluta di un difetto di attribuzione". Quando vi è un difetto di attribuzione il provvedimento amministrativo viziato è inesistente giuridicamente anche secondo il dettato normativo della Cassazione (cfr. sentenza n. 12104/2003). La competenza è infatti misura dell'attribuzione di funzioni e poteri, come quelli dirigenziali, e l'esercizio della stessa può essere spostato in capo ad altri soggetti soltanto a mezzo di rituale delega. In tutti i in tutti i casi in cui invece ci sia stata usurpazione di funzioni pubbliche, come anche dichiarato nella sentenza della Corte Costituzionale, sia deleganti che delegati, decaduti in base alla sentenza, esercitano le loro funzioni dirigenziali in maniera del tutto illegittima e commettono il reato di straripamento di potere. Tornando alla sentenza della CTR Lombardia, nella stessa viene dichiarato che tutti gli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti sono affetti da una nullità assoluta insanabile, che può quindi essere rilevata in qualunque stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. Questione questa di fondamentale importanza, dato che quando un atto è nullo non esistono termini perentori per poter proporre opposizione. Nella sentenza in esame si fa menzione anche della decisione della Corte di Giustizia UE (cause riunite Kamino- Datema), la quale ha ritenuto che "chi contesta la violazione di una norma, deve provare il pregiudizio che la violazione gli ha in concreto arrecato ma se la violazione contestata riguarda la sottoscrizione dell'atto, la prova fattuale è in re ipsa, per cui chi contesta un vizio formale, come la riferibilità dell'atto al rappresentante organico (o suo delegato) dell'ente con cui è stato attribuito il potere impositivo, non è tenuto ad allegare alcunchè a dimostrazione dello specifico pregiudizio subito". Il giudice tributario lombardo fornisce, inoltre, chiarimenti molto preziosi che consentono di comprendere bene la problematica sorta in tutti quei casi ove gli avvisi di accertamento nonché le relative cartelle sono state firmate e/o iscritte a ruolo dai dirigenti decaduti in seguito alla sentenza della Consulta. Il contribuente /cittadino in questi casi ha un interesse diretto, concreto ed attuale a farli dichiarare nulli, eventualmente previa disapplicazione dei presupposti atti organizzativi ritenuti illegittimi. Gli atti aventi rilevanza esterna (tra i quali appunto gli avvisi di accertamento), devono essere emessi dalla Direzione Provinciale ma soprattutto sottoscritti dal relativo legittimo direttore o, per formale delega di questi, dal sottoposto capo dell'ufficio controllo ovvero da altro dirigente e funzionario che possieda legittimamente la qualifica dirigenziale o meramente direttiva a seconda del livello. In definitiva, la sentenza in parola sarà destinata a lasciare tracce anche nelle altre commissioni tributaria, specialmente in virtù della trasmissione del fascicolo per i reati di usurpazione di funzioni pubbliche, straripamento di potere e danno erariale alle rispettive procure della Corte dei Conti e della Repubblica. |
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