|
Data: 27/07/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Nel 2014 è stata varata la riforma in materia di depenalizzazione che, però, secondo quanto stabilito da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, non incide sugli illeciti fiscali. La sentenza numero 32337 del 23 luglio 2015 (qui sotto allegata), infatti, ha chiarito che il mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro costituisce reato anche se il debito non supera i diecimila euro. L'articolo 2 della legge n. 67/2014, del resto, si limita a conferire al Governo la delega ad adottare decreti legislativi che riformino la disciplina sanzionatoria dei reati e introducano sanzioni civili e amministrative. Poiché, però, con riferimento alla fattispecie in parola nessun decreto legislativo è ancora stato emanato, la depenalizzazione non può ritenersi operante. Infatti, come precisato dalla Corte, la volontà del legislatore è stata quella di limitarsi a conferire al Governo un potere legislativo, regolandone la durata, le modalità con cui va esercitato e il contenuto, ma non certo di depenalizzare direttamente il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, di cui all'articolo 81 cpv. e all'articolo 2 della legge n. 638/1983. In attesa di un apposito decreto resta dunque punibile l'imprenditore che non versi le ritenute previdenziali, anche se il loro ammontare non sia superiore a diecimila euro. |
|