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Data: 26/07/2015 19:00:00 - Autore: Domande e Risposte La notifica a una persona giuridica viene normalmente eseguita (a norma dell'art. 145 del codice di procedura civile) presso quella che risulta essere la sede legale (o sede sociale) ossia in quella che nell'atto costitutivo è indicata come il centro dei propri affari. La sede legale è anche pubblicata nel registro delle persone giuridiche. Ma se la notifica viene eseguita presso la sede effettiva (diversa da quella legale) che cosa accade? In tale evenienza occorre fare riferimento a quanto dispone il secondo comma dell'art. 46 del codice civile in base al quale i terzi possono considerare come sede della persona giuridica sia quella legale sia quella effettiva. La notifica è dunque valida. Attenzione però, secondo la Corte di Cassazione (sesta sezione civile sentenza n. 24842/2011): "Ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti". Deve trattarsi in sostanza del luogo "deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo". Ma la Cassazione fa anche un'ulteriore importante precisazione: nel testo della sentenza 6559/2014 della prima sezione civile si legge che "sebbene l'art. 46 c.c. stabilisca che i terzi "possono" considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva, ciò non si traduce nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva da essi conosciuta. Il sistema delle notificazioni è, infatti, preordinato a portare gli atti processuali a conoscenza del destinatario della notificazione e deve essere utilizzato dal notificante secondo i principi di buona fede e di solidarietà". Nella stessa sentenza la Corte ricorda che esistono specifici obblighi di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario che però presuppongono un l'obbligo del notificante "di fornire gli elementi in suo possesso, non potendosi ipotizzare che quest'ultimo richieda la notificazione senza indicare quel luogo, da lui conosciuto, che una ricerca fruttuosa da parte dell'ufficiale giudiziario potrebbe individuare".
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