Data: 07/11/2022 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è l'arbitro bancario e finanziario (ABF)

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L'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è un soggetto terzo e imparziale che risolve le controversie che insorgono tra i clienti e le banche. Esso nasce nel 2009 ad opera della legge sul risparmio n. 262/2005 (art. 27) per dare attuazione all'art. 128 bis del TU bancario.
La norma prevede, infatti, che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 115, per la soluzione delle controversie insorte con la loro clientela, aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale, che devono comunque garantire celerità ed economicità nel giungere alla soluzione della controversia e la effettività della tutela.
Tali sistemi in ogni caso non possono pregiudicare il diritto dei clienti di ricorrere a ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento. Innanzi all'arbitrato bancario possono essere discusse e risolte le controversie in materia bancaria e finanziaria relative all'adempimento degli obblighi di informazione, di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali tra banche e intermediari con la propria clientela.

Come ricorrere all'ABF

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L'attività dell'Arbitro bancario e finanziario è disciplinata dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servii bancari (sotto allegato) e da un Regolamento per il Funzionamento dell'organo decidente (sotto allegato).
Prima di ricorrere all'ABF il cliente rivolge un reclamo direttamente al proprio intermediario, che ha 60 giorni (o meno in base a specifiche disposizioni di legge) per fornire un riscontro.
Se questo non giunge nei termini previsti allora si può adire l'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, anche tramite un'associazione di categoria a cui si è iscritti.
Il ricorso va presentato nei modi previsti dal sito internet dell'ABF competente e l'intermediario, ricevuto il ricorso, ha 30 giorni per controdedurre.
Entro i successivi 25 giorni il cliente può inoltrare le sue memorie di replica e ampliare la domanda iniziale e l'intermediario 15 per replicare.

Procedimento ABF e decisione finale

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Tutta l'attività svolta in sede di controversia dall'ABF è tutta verbalizzata. La decisione viene presa sulla base della documentazione che viene raccolta durante l'istruzione della controversia.
Nel decidere l'Arbitro tiene conto di eventuali decisioni prese in precedenza su questioni analoghe, applica leggi, regolamenti ed eventuali codici di condotta a cui l'intermediario aderisce.
La controversia si può anche chiudere nel corso di un incontro, a meno che non si ritenga necessario fissare un'altra riunione. Può anche risultare necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini del decidere.
Nel corso del procedimento può emergere anche che la stessa controversia è stata portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria o di fronte a un altro arbitro da parte dell'intermediario. In questo caso, a meno che non venga fatta specifica richiesta di proseguire, la procedura viene dichiarata estinta.
Le questioni più complesse, rilevanti o che possono dar luogo a orientamenti difformi, che hanno a che fare con la competenza o il procedimento vengono rimesse innanzi al Collegio di Coordinamento.
Concluso il procedimento viene emessa la decisione, che deve contenere tutta una serie di elementi formali, come la data, l'indicazione del Collegio e di tutti i suoi componenti, l'indicazioni delle parti, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la motivazione (che viene redatta dal relatore a meno che il Presidente non decida diversamente) il dispositivo e la firma del presidente del Collegio.
E' compito della segreteria comunicare la decisione alle parti.
Se la decisione attesta l'inadempimento o la mancata collaborazione dell'intermediario, resta pubblicata sul sito dell'ABF competente per 5 anni e cancellata previa istanza. La stessa inoltre viene pubblicata in evidenza anche sul sito dell'intermediario responsabile.
La decisione contenente errori od omissioni infine può essere corretta su istanza della parte interessata da proporre nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa di motivazione. Il Presidente o il Collegio, a loro volta, hanno 30 giorni di tempo per pronunciarsi e se è necessaria la correzione si provvede. L'esito della decisione è comunque comunicato alle parti.

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