Data: 29/07/2015 10:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi �Non riconoscere il valore del denaro e sbagliare sempre i conti � certamente un limite che impedisce di svolgere con cognizione di causa un atto della vita quotidiana, ma non abbastanza grave da riconoscere il diritto all'indennit� di accompagnamento.

Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 15883 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna affetta da una malattia congenita polmonare e da �discalculia�, ovvero da una patologia che comporta l'impossibilit� di effettuare conteggi corretti.

La sua richiesta, per�, gi� considerata inaccettabile dai giudici di merito sulla base degli esiti della CTU che aveva accertato che le sue condizioni psico-fisiche non erano tali da richiedere una costante sorveglianza, viene rigettata anche in Cassazione.

I giudici del Palazzaccio infatti non concordano con la tesi della ricorrente secondo la quale �l'incapacit� di svolgere anche un solo atto che abbia cadenza quotidiana, quale quello di utilizzare il denaro� � sufficiente ad integrare l'ipotesi di legge per il riconoscimento dell'invocato beneficio.

Per la Corte il dettato della legge n. 18/1980 che ha previsto l'indennit� di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili � chiaro. Per avere diritto al beneficio occorre infatti la sussistenza di due requisiti: �a) l'invalidit� totale; b) l'impossibilit� di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessit� di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita�.
Si tratta di requisiti concorrenti, ha proseguito la Corte, dai quali �l'interprete non pu� prescindere� e quindi sulla base dell'univoco orientamento giurisprudenziale in materia, il soggetto deve trovarsi alternativamente, nell'impossibilit� di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacit� di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessit� di assistenza continua�.

Nel caso in esame, invece, la CTU ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente e non abbisogna di un'assistenza personale continuativa.

Quanto al mancato riconoscimento del denaro, ha rilevato infine la S.C., �pur costituendo un grave e rilevante limite, non configura la necessit� di un'assistenza continua che legittima l'indennit� di accompagnamento di cui
all'art. 1 della legge n. 18 del 1980�.



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