Data: 30/07/2015 18:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - � stata approvata ieri da Montecitorio, con 269 voti favorevoli, 27 contrari e l'astensione dei deputati del M5S, la modifica all'art. 438 del codice di procedura penale che cambia le regole sul processo abbreviato escludendone innanzitutto l'applicazione ai reati pi� gravi.

L'obiettivo, come affermato da Donatella Ferranti, presidente della commissione giustizia della Camera, � quello di rafforzare la tutela delle vittime e delle parti offese escludendo la possibilit� di �riconoscere in automatico uno sconto di pena, solo per la scelta di un rito processuale, a chi commette un crimine feroce�.

Il giudizio abbreviato, infatti, disciplinato dagli artt. 438 e ss. c.p.p., � un procedimento speciale che evita il dibattimento (con definizione nella fase dell'udienza preliminare) e, in caso di condanna, riduce la pena di un terzo (salvo nei casi di ergastolo e di ergastolo con isolamento diurno).

Il testo passa ora al Senato per l'esame definitivo.

Due le novit� principali:

- Niente abbreviato per reati gravi

Escluso, dunque, il rito abbreviato (e il relativo sconto di pena) per i reati di particolare gravit�, elencati tassativamente, tra cui: strage, omicidio premeditato, violenze sessuali, tratta di persone e sequestro di minori.

Per tali reati di sangue e particolarmente gravi, l'imputato non potr� pi� chiedere l'abbreviato, salvo che non subordini la richiestaa una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso�. Richiesta che potr� essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Rito in corte d'assise

Per i delitti di sua competenza, il giudizio abbreviato si celebrer� innanzi alla Corte d'Assise (mentre oggi � il giudice monocratico a decidere).

Se la richiesta dell'imputato viene accolta, il giudice dovr� trasmettere gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione.

La riforma verr� applicata a tutti i procedimenti relativi a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.


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