Data: 18/08/2015 08:30:00 - Autore: Dott. Giuseppe Titone

La Cassazione a Sezioni Unite già nel 2013 (sentenza n. 6071/2013) aveva assunto posizione sul problema del trasferimento ai soci di beni e debiti non liquidati, come conseguenza della normativa societaria in vigore dal 2003, che prevede, quale effetto della cancellazione il venir meno della società

Le Sezioni Unite hanno ribadito, in sostanza, quanto già deciso con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 laddove avevano ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. una valenza innovativa. 

MASSIMA DELLA SENTENZA N. 6071/2013

1. Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.


2. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Sul punto è intervenuto, più di recente, il Consiglio nazionale del notariato, con studio n. 550-2014/t, rilevando l'esistenza, almeno possibile, di persistente intestazione, presso i registri immobiliari, di beni alla società

Il citato studio mette in evidenza l'atteggiamento "soft", anche da parte del fisco in materia, giacché infatti si limita a richiedere la tassa fissa per tutti gli atti di natura ricognitiva, sottoponendo ad imposta proporzionale, peraltro dichiarativa, quegli atti che comportino attribuzioni all'interno della compagine sociale. 

Facendo un confronto con i principi del diritto tedesco, si può notare come invece in Germania, le sanzioni per l'ufficio di liquidatore della società siano più gravose. Nel caso di aziende di grandi dimensioni possono arrivare oltre i 10mila euro, sicché il primo pensiero di chi ricopre tale incarico sarà invitare tutti i creditori della società a rendere noto lo stato dei loro rapporti con la medesima. Dopo di che sarà assai più chiara la situazione degli stessi crediti. 



Il presente contributo è opera di Giuseppe Titone, praticante procuratore, e per la parte di diritto tedesco del Notaio Adriano Casini, in pensione, oggi Avvocato. I suddetti hanno uno studio in Monaco di Baviera, specializzato in diritto civile e commerciale. 

Not. Adriano Casini : notaio.casini@libero.it 3497680072

Dr. Giuseppe Titone: giutitone90@gmail.com 3285570889


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