Data: 01/08/2015 16:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - La materia dell'assegnazione della casa familiare � regolata dall'art. 337 sexies del codice civile, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2013, ha sostituito l'art. 155 quater, sostanzialmente riproducendone i contenuti e apportando modifiche limitatamente agli obblighi che sorgono in caso di cambiamento di residenza o domicilio di uno dei coniugi.

Per quanto qui interessa, in particolare, il predetto articolo stabilisce che "il godimento della casa familiare � attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", rendendo palese che la finalit� perseguita � quella di consentire ai figli di genitori in crisi di continuare a vivere in quello che � per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare (cfr. Cass. civ. 5708/2014).

In sostanza, la giurisprudenza di gran lunga dominante ritiene che, in assenza di figli, la casa familiare non vada necessariamente assegnata a uno dei due coniugi.

Occorre precisare che l'assegnazione viene meno non solo in assenza di prole ma anche in caso di figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, non conviventi e, quindi, non a carico dei genitori (a proposito cfr., ex multis, Cass. civ. n. 6020/2014).

Il principio che regola l'assegnazione � chiaramente posto nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole e non del coniuge, che quindi, se privo di figli, non potr� beneficiare della casa coniugale. Di conseguenza, nonostante i riflessi economici derivanti dalla concessione del beneficio, l'assegnazione non pu� essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge pi� debole, essendo a tale scopo previsto unicamente l'assegno di mantenimento o divorzio (cfr., recentemente, Cass. civ. 15367/2015).

Peraltro, solo la ratio di tutela dell'interesse della prole pu� inficiare l'esigenza di protezione dell'eventuale diritto dominicale del coniuge estromesso dall'abitazione, in quanto espressione della funzione sociale della propriet� sancita dall'art. 42 della Costituzione (cfr. Cass. civ. n. 13126/1992).


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