Data: 02/08/2015 14:30:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan

di Laura Bazzan - Con ordinanza n. 15960 del 28.07.2015 (qui sotto allegata), la sesta sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di agevolazioni concesse per l'acquisto della prima casa precisando che il beneficio IVA non può essere revocato se sono già trascorsi tre anni dal momento in cui può essere ammesso l'avviso di revoca, ovvero dalla data in cui è avvenuta la registrazione del contratto di acquisto. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, dovrà provvedere ad emettere l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e sopratassa a carico del compratore entro il predetto triennio a pena di decadenza: oltre il termine indicato cessa la potestà accertatrice dell'amministrazione ex art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e restano salvi i diritti dal contribuente. Accogliendo il ricorso incidentale presentato da una contribuente cui veniva contesta l'esclusione di due locali (tavernetta e dispensa) dal calcolo della superficie utile complessiva rilevante ai fini della qualificazione del fabbricato come "di lusso", in quanto tale escluso dai benefici per l'acquisto della prima casa, la Cassazione ha enucleato il seguente principio: "l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1 comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 comma secondo del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultimo situazione (Cass., Sez. U, Sent. n. 1196/2000). La giurisprudenza di legittimità, in sostanza, distingue tra mendacio originario, nel qual caso il termine di accertamento decorre dalla data di registrazione dell'atto, e mendacio successivo, nel qual caso il termine di accertamento decorre dalla data di emersione del mendacio".
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