Data: 01/08/2015 17:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - � dalla data del provvedimento di modifica che decorre la riduzione dell'assegno di mantenimento, la quale non pu� avere data anteriore. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 16173/2015 (qui sotto allegata), accogliendo, in parte, il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva ridotto l'assegno disposto a carico dell'ex marito, con decorrenza anteriore alla stessa proposizione della domanda.

Nella vicenda, l'uomo a causa dell'intervenuto licenziamento e dell'impossibilit�, per le sue condizioni di salute, di trasferirsi in altra citt� per mantenere il rapporto di lavoro, aveva chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale con le quali era stato stabilito un assegno a suo carico e a favore dell'ex moglie. Rigettate dal Tribunale di Napoli che aveva ritenuto insussistenti le circostanze sopravvenute ai fini della revoca o della riduzione dell'assegno, le sue istanze venivano accolte in appello con decorrenza anticipata della nuova misura.

La moglie ricorreva pertanto in Cassazione e per il Palazzaccio in parte ha ragione.

In materia di revisione dell'assegno hanno affermato infatti i giudici di legittimit� �il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorit�, intangibilit� e stabilit�, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non pu� avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione�.

Per cui, la S.C. ha cassato il decreto impugnato fissando la decorrenza della nuova misura dell'assegno determinata in appello dalla data della domanda.


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