Data: 05/08/2015 09:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Il provvedimento che non reca una valida sottoscrizione è affetto da nullità assoluta. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, nella sentenza n. 2340/2015 (qui sotto allegata), riportandosi ai principi dettati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 37/2015 che ha dichiarato illegittime le nomine della maggior parte dei dirigenti delle agenzie fiscali.

Ponendosi nel solco dell'orientamento affermato dalla più recente giurisprudenza tributaria, anche la CTP di Bari nella pronuncia in esame ha ritenuto che una volta che sia stata eccepita la nullità assoluta per mancanza di una valida sottoscrizione, spetta all'Ufficio (nel caso di specie, all'Agenzia delle Entrate), l'onere di provare che il soggetto che ha sottoscritto l'atto aveva il potere di farlo anche con legittimo conferimento di delega.

Anche in quest'ultima sentenza vengono annoverati gli stessi principi, più volte accennati, ossia che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Pubblica Amministrazione deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso e lo stesso principio va applicato anche nei passaggi a funzioni superiori di dirigente.

Tra novità più importanti della sentenza della CTP rileva, infine, la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.


Qui di seguito sono elencate tutte le sentenze a favore dei contribuenti che considerano nulli gli accertamenti sottoscritti da dirigenti illegittimi:

CTP Bari, sent. n. 946/11/15 del 30.01.2015

CTP Frosinone, sent. n. 636 del 07.01.2015

CTP Reggio Emilia sent. n. 187/2014 

CTP Reggio Emilia sent. n. 195/2014

CTP Palermo, sent. n. 1429 del 31.03.2014

CTR Bologna, sent. n. 1425/2014

CTP Campobasso sent. n. 138/13

CTP Trento, sent. n. 79 del 22.07.2013

Cass. sent. n. 14942 del 14.06.2013

CTP Messina, sent. n. 449 del 14 giugno 2013

CTR Sicilia, sent. n. 134 del 15.09.2011

CTP Asti, sent. n. 86 del 11.04.2011

CTP Torino, sent. n. 33 del 14.03.2011

CTP Terni, sent. n. 195 del 10.11.2010




Tutte le notizie