Data: 06/08/2015 09:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

L'argomento in merito alle false dirigenze dell'Agenzia delle Entrate è stato più volte trattato ed approfondito su questo portale (leggi, tra gli altri: "Corte Costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia'").

Nel solco delle sentenze che hanno dichiarato la nullità degli atti firmati dai dirigenti "decaduti" a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, si colloca ora una recente pronuncia della CTP di Frosinone, la n. 654/02/15 del 20 luglio 2015, la quale ha dichiarato la nullità anche del pignoramento, quale successivo atto di Equitalia notificato dopo gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ed emessi sulla base di titoli giuridicamente inesistenti.

Al fine di chiarire la differenza tra avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo, ovvero l'atto successivo alla notifica degli avvisi ci si riporta all'articolo "Nullità di cartelle Equitalia e di atti dell'Agenzia. Alcuni chiarimenti sulla questione dei dirigenti illegittimi".

Giova ricordare, in questa sede, che la disciplina della riscossione tramite ruolo è regolata dalle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 1999 che ha rivisitato l'intero quadro normativo concepito dal DPR n. 602/1973 prevedendo l'estensione della disciplina concernente le imposte sui redditi e all'IVA e alle entrate degli enti territoriali.

La riscossione mediante ruolo può essere coattiva o spontanea.

E' coattiva quando avviene a seguito di iscrizione a ruolo derivante da un inadempimento del contribuente; spontanea quando invece non vi è alcun inadempimento.

I dati che il ruolo deve contenere obbligatoriamente sono elencati dettagliatamente dal D.M. n. 321 del 1999.
Aspetto più importante del ruolo “coattivo” è la circostanza che esso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un dirigente dell'Agenzia delle Entrate.

Lo aveva anche sottolineato una sentenza della Cassazione, la n. 4557 del 2009, nella quale si affermava che: “L'esistenza dell'atto, dipende dal fatto che, al di là di elementi formali, quale l'avvenuta notifica, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.

Quando un atto è inesistente a causa di una non valida sottoscrizione di esso, la conseguenza non può che essere l'inesistenza di tutti gli atti consequenziali ad esso.

Anche la CTP di Frosinone nella sentenza in esame, ha confermato tale orientamento.

Quando l'iscrizione a ruolo del debito è nulla per difetto di firma sono nulli anche tutti gli atti successivi e conseguenti.

E' nulla quindi la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento ed il fermo dell' auto.

La nullità assoluta è un'eccezione che si può far valere, in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Lo stanno confermando ormai numerose sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, adeguandosi a quanto stabilito dalla sentenza della Consulta.


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