|
Data: 04/08/2015 12:10:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti E' notorio che la spiaggia fa parte del cd. demanio marittimo, in particolare, ai sensi dell'art. 822 c.c., sono beni demaniali: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Concetto ribadito anche dall'art. 28 del Codice della Navigazione, il quale, al successivo art. 29, riferisce come anche le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze (ex artt. 817, 818 e 819 c.c.) del demanio stesso. I beni demaniali risultano incedibili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soggetti, salvo nei casi espressamente stabiliti dalla legge e, in particolare, dal Codice della Navigazione (art. 823 c.c.). Tant'è vero che l'art. 36 Cod. Nav., espressamente prevede che: “L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo”. Le concrete modalità di presentazione della domanda di concessione, la documentazione necessaria e quant'altro utile al rilascio della concessione su bene demaniale, sono disciplinate dagli articoli da 5 a 40 del Regolamento al Codice della Navigazione. Ciò posto, tipico caso di bene in concessione demaniale è quello relativo agli stabilimenti balneari, ai quali è concesso l'uso del bene demaniale spiaggia, generalmente occupata con lettini, sdraio, ombrelloni e quant'altro necessario ai clienti dello stabilimento balneare, a fronte del pagamento di un canone di concessione. C'è da chiedersi, tuttavia, quali sono i limiti di utilizzo del bene demaniale da parte dei predetti stabilimenti e, soprattutto, quali possibilità ha il pubblico (con ciò intendendosi i soggetti che non risultano clienti dello stabilimento) di utilizzo del bene demaniale sul quale è sorto lo stabilimento balneare. Il problema non è di poco conto, considerata la sempre minore disponibilità di spiagge libere nonché la presenza di un coacervo di norme che spesso differiscono da regione a regione, ma anche da comune a comune che, con vari regolamenti, disciplinano l'utilizzo delle spiaggie. La disposizione fondamentale in siffatta materia è quella portata dall'art. 1, comma 251, lett. e) della L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), per cui vige: “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Principio ribadito dalla L. 15/12/2011 n. 217 (comunitaria 2010), che ha delegato il governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, nella quale è dato leggere all'art. 11, comma 2, lett. d): “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo”. Da ciò emerge lampante come la battigia, detta anche bagnasciuga, comunemente identificata in quella porzione di spiaggia raggiunta normalmente dalle onde del mare, non rientra nei beni in concessione agli stabilimenti balneari, a differenza della spiaggia (tratto di costa antistante la battigia). La battigia, generalmente, è larga dai 3 ai 5 metri (in considerazione della grandezza della spiaggia) e risulta liberamente fruibile da tutti. Ciò posto, i titolari degli stabilimenti balneari non possono impedire in alcun modo ai soggetti non fruitori dei servizi a pagamento degli stabilimenti balneari, la possibilità di accedere alla battigia e di fare liberamente il bagno nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento balneare, né imporgli il pagamento di un dazio per l'accesso alla stessa, anche dall'interno degli stabilimenti balneari, salvo non sia previsto un apposito corridoio di accesso. Ma attenzione, però, il diritto di accesso e di fruizione della battigia non significa diritto di occupazione in via stabile, magari con l'apposizione di lettini, ombrelloni o altro. Infatti, la battigia, al pari della spiaggia libera, debbono essere liberamente fruibili alla generalità delle persone, pertanto, un uso esclusivo non transitorio risulta assolutamente non consentito e configurerebbe una illegittima occupazione di suolo pubblico. A tal proposito, di norma, ogni comune emana propri regolamenti che disciplinano dettagliatamente l'utilizzo della battigia e delle spiagge libere. Avv. Paolo Accoti |
|