Data: 06/08/2015 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Non serve dichiarare un reddito minimo per l'iscrizione alla Cassa Forense ma ciò che conta è l'esercizio concreto dell'attività professionale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16469/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), respingendo il ricorso dell'ente previdenziale che, in base ad una delibera interna (del comitato dei delegati) aveva negato l'iscrizione a un avvocato poiché aveva dichiarato un reddito troppo basso per gli anni 1997, 1999 e 2000.

Uscito “vittorioso” sia in primo che in secondo grado, il professionista vedeva, quindi, definitivamente riconosciute le proprie ragioni anche in Cassazione.

Per la S.C., infatti, “i soli elementi costitutivi della ‘continuità' di cui alla L. n. 319 del 1975, art. 2, sono il ‘dato storico' dell'iscrizione alla Cassa e il ‘concreto e protratto' esercizio dell'attività professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali”.

Ciò che la legge prescrive e che le deliberazioni non possono certo bypassare è “l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione (ossia l'esercizio della professione) e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva".

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato l'effettività dell'esercizio della professione da parte del legale e tanto può bastare a far valere l'iscrizione.

Inoltre, richiamando la giurisprudenza precedente in materia, gli Ermellini hanno aggiunto che “la garanzia costituzionale si estende al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo riponga in ordine alla tutela previdenziale spettantegli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa e adempiente all'obbligo contributivo, possa trovarsi privo della pensione (di vecchiaia ma anche d'anzianità) – soltanto perché risulti – ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa".


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